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lunedì 10 febbraio 2014

Ricusazione dell'assistito da parte del medico di famiglia e del pediatra di libera scelta



Gli assistiti del SSN sanno che possono cambiare sia il medico di famiglia (MMG) che il pediatra di libera scelta (PLS), ma pochi sanno che anche i medici possono ricusare gli assistiti. Ci scrive una signora dall'Emilia Romagna lamentando che la nonna è stata ricusata dal MMG con la motivazione: turbativa del rapporto di fiducia. Le rispondiamo di guardare, nel sito dell'AUSL di Bologna, le indicazioni da seguire nel caso di ricusazione del medico di famiglia (MMG) e del pediatra di libera scelta (PLS).
Descrizione:
In casi eccezionali e per accertati motivi di incompatibilità il cittadino può essere ricusato dal proprio medico di famiglia o dal pediatra di fiducia.

Ciò significa che il medico/pediatra non intende più prestare la propria opera in favore di quell’assistito e ne dà comunicazione al Distretto sanitario dell’Azienda Usl.
In questo caso l’assistito riceve dal proprio Distretto la comunicazione della ricusazione, che ai fini assistenziali ha effetto solo dal 16° giorno successivo alla comunicazione.
Nel periodo dal 1° al 16° giorno il paziente ricusato o il legale rappresentante del minore ricusato hanno la possibilità di effettuare una nuova scelta, compatibilmente con la disponibilità dei medici del territorio.
Trascorso tale termine il medico ricusatore non è più obbligato ad assistere il paziente in regime di convenzione.
La ricusazione dell’assistito non è consentita quando nel Comune non vi sia altro medico operante, fatti salvi eccezionali motivi di incompatibilità da accertarsi da parte del "Comitato Aziendale" dell'Ausl.
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Articolo 41 - Revoca e Ricusazione della Scelta
1. L'assistito che revoca la scelta ne dà comunicazione alla competente Azienda. Contemporaneamente alla revoca l'assistito deve effettuare una nuova scelta che, ai fini assistenziali, ha effetto immediato.
2. Modalità per garantire la continuità dell’assistenza tra medico revocato e medico scelto, nel primario interesse del cittadino, sono disciplinate nell’ambito degli Accordi Regionali.
3. Il medico che non intenda prestare la propria opera in favore di un assistito può in ogni tempo ricusare la scelta dandone comunicazione alla competente Azienda. Tale ricusazione deve essere motivata da eccezionali ed accertati motivi di incompatibilità ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni. Tra i motivi della ricusazione assume particolare importanza la turbativa del rapporto di fiducia. Agli effetti assistenziali la ricusazione decorre dal 16° giorno successivo alla sua comunicazione.
4. Non è consentita la ricusazione quando nell’ambito territoriale di scelta non sia operante altro medico, salvo che ricorrano eccezionali motivi di incompatibilità da accertarsi da parte del Comitato di Azienda di cui all'art. 23.
5. I medici che abbiano esercitato il diritto di autolimitazione del massimale non possono avvalersi dello strumento della ricusazione per mantenersi al di sotto del limite della autolimitazione medesima.
6. Il medico di assistenza primaria può comunicare all’azienda l’avvenuto decesso del proprio assistito del quale egli abbia certificato la morte, salvo verifica presso l’anagrafe comunale di residenza dell’assistito deceduto, ai fini della cancellazione della relativa scelta e di una sollecita operazione di aggiornamento degli elenchi del medico interessato.
 


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