Gli assistiti del SSN sanno che possono cambiare sia il medico di famiglia (MMG) che il pediatra di libera scelta (PLS), ma pochi sanno che anche i medici possono ricusare gli assistiti. Ci scrive una signora dall'Emilia Romagna lamentando che la nonna è stata ricusata dal MMG con la motivazione: turbativa del rapporto di fiducia. Le rispondiamo di guardare, nel sito dell'AUSL di Bologna, le indicazioni da seguire nel caso di ricusazione del medico di famiglia (MMG) e del pediatra di libera scelta (PLS).
Descrizione:
In casi eccezionali e per accertati motivi di
incompatibilità il cittadino può essere ricusato dal proprio medico di famiglia
o dal pediatra di fiducia.
Ciò significa che il medico/pediatra non intende più
prestare la propria opera in favore di quell’assistito e ne dà comunicazione al
Distretto sanitario dell’Azienda Usl.
In questo caso l’assistito riceve dal proprio Distretto
la comunicazione della ricusazione, che ai fini assistenziali ha effetto solo
dal 16° giorno successivo alla comunicazione.
Nel periodo dal 1° al 16° giorno il paziente ricusato o
il legale rappresentante del minore ricusato hanno la possibilità di effettuare
una nuova scelta, compatibilmente con la disponibilità dei medici del
territorio.
Trascorso tale termine il medico ricusatore non è più
obbligato ad assistere il paziente in regime di convenzione.
La ricusazione dell’assistito non è consentita quando nel Comune non vi sia
altro medico operante, fatti salvi eccezionali motivi di
incompatibilità da accertarsi da parte del "Comitato Aziendale" dell'Ausl.
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Riporto anche l'articolo 41 dell' ACCORDO
COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA
GENERALE AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D. LGS. N. 502 DEL 1992 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.
Articolo 41 - Revoca e Ricusazione della Scelta
1. L'assistito che revoca la scelta
ne dà comunicazione alla competente Azienda. Contemporaneamente alla revoca
l'assistito deve effettuare una nuova scelta che, ai fini assistenziali, ha
effetto immediato.
2. Modalità per garantire la
continuità dell’assistenza tra medico revocato e medico scelto, nel primario
interesse del cittadino, sono disciplinate nell’ambito degli Accordi Regionali.
3. Il medico che non intenda
prestare la propria opera in favore di un assistito può in ogni tempo ricusare
la scelta dandone comunicazione alla competente Azienda. Tale ricusazione deve
essere motivata da eccezionali ed accertati motivi di incompatibilità ai sensi
dell'art. 8, comma 1, lett. b), D.L.vo n. 502/92 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Tra i motivi della ricusazione assume particolare importanza la turbativa del
rapporto di fiducia. Agli effetti assistenziali la ricusazione decorre dal 16°
giorno successivo alla sua comunicazione.
4. Non è consentita la ricusazione
quando nell’ambito territoriale di scelta non sia operante altro medico, salvo
che ricorrano eccezionali motivi di incompatibilità da accertarsi da parte del
Comitato di Azienda di cui all'art. 23.
5. I medici che abbiano esercitato
il diritto di autolimitazione del massimale non possono avvalersi dello
strumento della ricusazione per mantenersi al di sotto del limite della
autolimitazione medesima.
6. Il medico di assistenza primaria
può comunicare all’azienda l’avvenuto decesso del proprio assistito del quale
egli abbia certificato la morte, salvo verifica presso l’anagrafe comunale di
residenza dell’assistito deceduto, ai fini della cancellazione della relativa
scelta e di una sollecita operazione di aggiornamento degli elenchi del medico
interessato.
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