Per informazioni e disclaimer del blog, clicca qui
Per avere informazioni gratuite sui servizi agli ANZIANI e agli STUDENTI, telefonare a I.A.S.I. tel. 049.821.7000 (lunedì-venerdì 9-12 e 15-18. Altri numeri di IASI: 049.821.4298; fax 049.821.4278. Per commentare i post cliccare anonimo nella finestra a tendina. Per chiedere informazioni via mail a Giovanni scrivere a: blog.prontoanziano@yahoo.it

mercoledì 24 aprile 2013

Orario del medico di famiglia

Trovo nel sito dell'ULSS 12 di Venezia la risposta della direzione ad una lettera apparsa  sul Gazzettino a proposito dell'orario del Medico di Medicina Generale.
Orario dei medici di famiglia e contratto

A proposito di una lettera uscita su Il Gazzettino il 17 aprile scorso

La domanda
MA IL MIO MEDICO LAVORA TROPPO
A proposito della lettera sulla sanità pubblicata qualche giorno fa riguardante il medico di base chiedo all’ Ulss di Venezia di rispondere a questa domanda. Il mio medico ha i seguenti orari:
lunedì 15 18, martedì riposo, mercoledì 8 30 12 30, giovedì 15 19, venerdì 8 30 12 30 per appunta
mento. Forse lavora troppo?

G S (Venezia)

La risposta
Pubblichiamo i due articoli del contratto nazionale di lavoro dei medici famiglia che disciplinano il rapporto con gli utenti. Ricordiamo che per contratto lo studio professionale deve essere aperto agli assistiti per cinque giorni alla settimana, preferibilmente dal lunedì al venerdì, con la disponibilità di almeno due fasce pomeridiane o mattutine. L’orario settimanale  di apertura dello studio che il medico è tenuto a rispettare è determinato in proporzione al totale degli assistiti che hanno effettuato la scelta a suo favore e secondo  questa tabella:
5   ore settimanali fino a  500 assistiti
10 ore settimanali da 500 a 1000 assistiti
15 ore settimanali da 1000 a 1500 assistiti
Il medico, comunque, deve definire l’orario di studio anche in relazione alle necessità degli assistiti iscritti nel suo elenco e all’esigenza di assicurare una prestazione medica corretta ed efficace.
L’orario deve essere comunicato all’Azienda sanitaria ed essere  esposto all’ingresso dello studio medico. Di seguito i due articoli del contratto nazionale di lavoro


ART. 36 - REQUISITI E APERTURA DEGLI STUDI MEDICI
1. Lo studio del medico di assistenza primaria è considerato presidio del Servizio Sanitario Nazionale e concorre, quale bene strumentale e professionale del medico, al perseguimento degli obiettivi di salute del Servizio medesimo nei confronti del cittadino, mediante attività assistenziali convenzionate e non convenzionate retribuite. Ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale di assistenza primaria, oltre che ai fini della corresponsione del concorso alle spese per l'erogazione delle prestazioni del servizio cui all'art. 59, ciascun medico deve avere la disponibilità di almeno uno studio professionale nel quale esercitare l'attività convenzionata. Lo studio del medico di medicina generale,
ancorché destinato allo svolgimento di un pubblico servizio, è uno studio professionale privato che deve possedere i requisiti previsti dai commi che seguono.
2. Lo studio del medico convenzionato deve essere dotato degli arredi e delle attrezzature indispensabili per l'esercizio della medicina generale, di sala d'attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, di illuminazione e aerazione idonea, ivi compresi idonei strumenti di ricezione delle chiamate.
3. Detti ambienti possono essere adibiti o esclusivamente ad uso di studio medico con destinazione specifica o anche essere inseriti in un appartamento di civile abitazione, con locali appositamente dedicati.
4. Se lo studio è ubicato presso strutture adibite ad altre attività non mediche o sanitarie soggette ad autorizzazione, lo stesso deve avere un ingresso indipendente e deve essere eliminata ogni comunicazione tra le due strutture.
5. Lo studio professionale del medico iscritto nell’elenco, salvo quanto previsto in materia di orario di continuità assistenziale, deve essere aperto agli aventi diritto per 5 giorni alla settimana, preferibilmente dal lunedì al venerdì, con previsione di apertura per almeno due fasce pomeridiane o mattutine alla settimana e comunque con apertura il lunedì, secondo un orario congruo e comunque non inferiore a:
5 ore settimanali fino a 500 assistiti.
10 ore settimanali da 500 a 1000 assistiti.
15 ore settimanali da 1000 e 1500 assistiti.
L’orario di studio è definito dal medico anche in relazione alle necessità degli assistiti iscritti nel suo elenco e alla esigenza di assicurare una prestazione medica corretta ed efficace e comunque in maniera tale che sia assicurato il migliore funzionamento dell'assistenza. In relazione a particolari esigenze assistenziali l’Azienda può richiedere, previo parere del Comitato aziendale, di cui all’art. 23, la revisione dell’orario. I medici che aderiscono a forme associative della medicina generale sono tenuti a garantire l’apertura dello studio secondo le determinazioni previste e definite in sede di contrattazione regionale per le singole tipologie di associazione.
6. L’Azienda ha il compito di verificare l’applicazione del disposto di cui al precedente comma 5.
7. L’orario con il nominativo del medico, da comunicare alla Azienda, deve essere esposto all'ingresso dello studio medico; eventuali variazioni devono essere comunicate alla Azienda entro 30 giorni dalla avvenuta variazione.
8. Le visite nello studio medico, salvi i casi di urgenza, vengono di norma erogate attraverso un sistema di prenotazione.
9. Le modalità di contattabilità del medico al di fuori delle fasce orarie di apertura dello studio sono disciplinate nell’ambito degli Accordi Regionali.
10. Nell’ambito degli Accordi regionali possono essere previste le modalità di erogazione di prestazioni medico specialistiche in regime di accreditamento con contratto tra medici di cure primarie, operanti in forma associata, ASL e aziende erogatrici pubbliche e/o private accreditate del medesimo ambito territoriale. La sperimentazione è finalizzata alla integrazione dei vari attori responsabili del governo clinico del soggetto. Lo strumento primario di integrazione riguarda la definizione e l’utilizzo di linee guida diagnostico terapeutiche condivise. Gli accordi specifici devono far riferimento ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, necessari al funzionamento delle unità di offerta sperimentali, e derivanti
dalla normativa nazionale e regionale in tema di autorizzazione ed accreditamento.
Articolo 47 - Visite Ambulatoriali e Domiciliari
1. L'attività medica viene prestata nello studio del medico o a domicilio, avuto riguardo alla non trasferibilità dell'ammalato.
2. Le visite domiciliari e ambulatoriali, in presenza di unità di cure primarie o di forme associative complesse (equipe territoriale, medicina di gruppo), fermo restando i compiti individuali e la individualità del rapporto di fiducia, sono organizzate dai gruppi stessi tenendo conto, nel rapporto con l’utenza, di una offerta di servizi coerente con il principio della continuità della assistenza e di presa in carico globale della persona.
3. La visita domiciliare deve essere eseguita di norma nel corso della stessa giornata, ove la richiesta pervenga entro le ore dieci; ove invece, la richiesta pervenga dopo le ore dieci, la visita dovrà essere effettuata entro le ore dodici del giorno successivo. E’ a cura del medico di assistenza primaria la modalità organizzativa di ricezione delle richieste di visita domiciliare.
4. A cura della Azienda e del medico di assistenza primaria tale regolamentazione è portata a conoscenza degli assistiti.
5. La chiamata urgente recepita deve essere soddisfatta entro il più breve tempo possibile. A tal fine i medici di assistenza primaria che operano in forma associata possono organizzare la risposta clinica secondo modalità organizzative proprie, anche sulla base di quanto previsto al comma 2.
6. Nelle giornate di sabato il medico non è tenuto a svolgere attività ambulatoriale, ma è obbligato ad eseguire le visite domiciliari richieste entro le ore dieci dello stesso giorno, nonché‚ quelle, eventualmente non ancora effettuate, richieste dopo le ore dieci del giorno precedente.
7. Nei giorni prefestivi valgono le stesse disposizioni previste per il sabato, con l'obbligo però di effettuare attività ambulatoriale per i medici che in quel giorno la svolgono ordinariamente al mattino.
8. Gli accordi regionali possono disciplinare, per particolari necessità assistenziali, ulteriori e differenti modalità di effettuazione delle visite domiciliari e dell’accesso agli studi professionali, collegate alla reperibilità del medico, all’orario di ambulatorio e alla richiesta delle visite domiciliari.

Nessun commento:

Posta un commento