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sabato 26 febbraio 2011

Farmacia dei servizi: ecco i decreti

Farmacia dei servizi: ecco i decreti

Ma quando entreranno in vigore?


Gli schemi di tre dei quattro decreti (sulle analisi in farmacia, le prestazioni di infermieri e fisioterapisti, le prenotazioni delle visite specialistiche) che danno il via alla "farmacia dei servizi" sono stati inviati dal ministero della Salute alla Stato-Regioni dove saranno esaminati uno per ottenere l'intesa (quello che riguarda il personale) e gli altri due per il parere dei governatori.
Il quarto Dlgs - sulle farmacie comunali - è ancora fermo all'Economia per questioni legate alla gestione proprio dei nuovi servizi e alla garanzia del mantenimento dei budget fissati (le comunali non seguono la convenzione nazionale).


Primo decreto: infermieri e fisioterapisti in farmacia. Gli infermieri potranno erogare in farmacia, su prescrizione del medico (e a carico del Ssn se la ricetta è rossa, a carico del paziente se la ricetta è bianca) prestazioni di «supporto alle determinazioni analitiche» sugli esami di autocontrollo, medicazioni e cicli iniettivi intramuscolo, attività di educazione sanitaria e iniziative per favorire l'aderenza alle terapie; a domicilio del paziente, invece, potranno erogare «le prestazioni rientranti nel proprio profilo professionale» sempre su prescrizione del medico.
I servizi erogabili in farmacia dai fisioterapisti (su prescrizione medica) comprendono l'assistenza ai programmi di prevenzione e riabilitazione del paziente, l'attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie e la verifica dell'efficacia della metodologia riabilitativa agli obiettivi di recupero funzionale. Il titolare (o il direttore) della farmacia è tenuto a garantire che i professionisti posseggano i requisiti richiesti per legge, ed è sua la responsabilità il coordinamento organizzativo e gestionale dei servizi erogati nel presidio o a domicilio. La farmacia, inoltre, deve rispettare «tutti gli specifici requisiti relativi ai settori professionali, sanitari e tecnico-strutturali previsti dalla normativa statale, regionale e comunale». Principi e criteri per le tariffe e la retribuzione dei servizi saranno definiti nella convenzione delle farmacie con il Ssn e finché questa non sarà rinnovata i requisiti sono «quelli che le disposizioni di legge stabiliscono per lo svolgimento di attività infermieristiche e fisioterapiche».

Secondo decreto: farmacia e Cup. Le farmacie che offrono servizi di prenotazione devono assicurare informativa e raccolta del consenso per la privacy, verificare l'esistenza della prescrizione e consentire il versamento del ticket «anche mediante sistemi elettronici di pagamento». Inoltre, i titolari dovranno riservare al Cup «postazioni dedicate con distanze di rispetto» e adottare tutte le misure previste dalla legislazione sulla privacy in materia di trattamento dei dati e responsabile della sicurezza. «I titolari rispondono degli eventuali errori nel processo di prenotazione, pagamento e consegna referti qualora dovuti a carenze loro imputabili nella gestione del servizio». Per la remunerazione del Cup sarà sempre la nuova convenzione a fissare i criteri per le tariffe e i requisiti strutturali, anche se è scritto chiaro che «l'effettuazione dei nuovi servizi non può comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».


Terzo decreto: esami diagnostici in farmacia. Sono escluse dalla farmacia le apparecchiature che «prevedano attività di prelievio di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti». Per le prestazioni erogabili il decreto divide l'elenco in esami di autocontrollo (prima istanza) e di secondo livello. Tra i primi, i test per glicemia, colesterolo e trigliceridi, per la misurazione di emoglobina glicata, creatinina, transaminasi, per la misurazione di componenti nelle urine, per la gravidanza, per il Psa, per la rilevazione di sangue occulto nelle feci, per l'Helicobtacter pylori. Per i servizi di secondo livello, le farmacie possono dotarsi di apparecchiature comprendenti bracciali per la misurazione della pressione arteriosa, spirometri, saturimetri da dito e strumenti per la cardiologia (elettrocardiografi) purché in telecollegamento con i centri specialistici accreditati dalla Regione. A questi servizi dovranno essere riservati spazi idonei «dedicati e separati dagli altri ambienti, che consentano l'uso, la manutenzione e la conservazione delle apparecchiature in condizioni di sicurezza». Le prestazioni dovranno essere erogate nei limiti dei rispettivi profili professionali e il titolare della farmacia dovrà redarre un documento, inviato in copia all'Asl, in cui si definiscono compiti e responsabilità degli infermieri o del personale socio-sanitario in servizio nella farmacia. E sempre il è responsabile della corretta installazione e manutenzione dei dispositivi e di eventuali «inesattezze dei risultati analitici». Anche in questo caso la griglia per i tariffari sarà definita dalla nuova convenzione, che detterà anche i requisiti strutturali per le prestazioni.
[Fonte: Sole24oresanità 8 ottobre 2010]

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