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mercoledì 6 aprile 2011

Patenti ultraottantenni - blog Pronto Anziano

Oggi ha telefonato una signora che chiedeva informazioni per la patente dello zio 82enne in scadenza il 14 aprile. Dove ha trovato il numero di Pronto Anziano? Digitando su Google "Patente agli ultraottantenni" ha trovato il post che avevo messo nel blog nel mese di gennaio e quindi ci ha chiamato. Vittorina ha scoperto che in Provincia di Padova esiste una sola Commissione presso l'ULSS 16 in via Ospedale n. 22 che visita anche gli ultraottantenni dell'ULSS 15 Alta Padovana e 17 Este.
 

(°) Obbligo di visita medica presso la commissione medica locale
età Cat. A - B - BE CAT. C - CE CAT. D - DE
fino a 50 anni 10 anni
da 50 a 70 anni 5 anni
da 70 a 80 anni 3 anni
fino a 60 anni 5 anni 5 anni
da 60 a 65 anni 5 anni 1 anno (°)
da 65 anni a 68 2 anni (°) 1 anno (°)
oltre 68 anni 2 anni (°) Revocata
oltre 80 anni 2 anni (°)

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Commissioni mediche locali per patenti di guida (dal sito http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=1482#Cosa%20sono%20le%20Commissioni%20mediche%20locali)
Cosa sono, come contestare l'esito di una visita medica in Commissione per l’accertamento dei requisiti-psicofisici per rinnovo, conseguimento, estensione ad altre categorie o revisione della patente di guida, come richiedere un permesso provvisorio di guida in occasione del rinnovo patente in Commmissione
1. Cosa sono le Commissioni mediche locali
2. Come contestare la valutazione di una Commissione medica locale
3. Visita rinnovo patente in Commissione medica locale: permesso provvisorio di guida

1. Cosa sono le Commissioni mediche locali
Le Commissioni mediche locali sono strutture costituite presso le unità sanitarie di ogni capoluogo di provincia.
Hanno il compito di accertare i requisiti psico-fisici in caso di revisione della patente di guida oppure in occasione del rinnovo, del conseguimento o dell'estensione ad altre categorie richiesto da persone con situazioni cliniche o di età che possano far sorgere dei dubbi circa l’idoneità e la sicurezza della guida.
 
2. Come contestare la valutazione di una Commissione medica locale
Il conducente che, dopo una visita medica in Commissione medica locale, non condivide il giudizio emesso può
  • fare ricorso giurisdizionale al Tar (Tribunale amministrativo regionale) o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal ritiro del certificato medico della Commissione medica locale

    oppure
     
  • effettuare, a sua richiesta ed a sue spese, una nuova visita medica presso un'unità sanitaria territoriale di Rfi (Rete ferroviaria italiana)
Visita medica presso un'unità sanitaria Rfi Spa
Per contestare l'esito della visita in Commissione medica locale occorre prenotare un'altra visita medica presso un'unità sanitaria territoriale di Rfi. Se la valutazione dell'unità sanitaria territoriale di Rfi è più favorevole il conducente può presentare la nuova certificazione medica all'Ufficio motorizzazione civile per un riesame del provvedimento emesso sulla base della precedente certificazione: sospensione o revoca della patente per inidoneità alla guida, riduzione del termine di validità, declassamento, prescrizioni di adattamenti per il veicolo.
La nuova certificazione medica più favorevole rilasciata da Rfi deve essere presentata all'Ufficio motorizzazione civile entro il termine massimo di 120 giorni dal ritiro del certificato medico della Commissione medica locale.
L'Ufficio motorizzazione civile può accettare certificazioni presentate oltre questo limite solo se
- il conducente dimostra di aver richiesto la visita medica tempestivamente e nei termini
- il ritardo è imputabile unicamente a Rfi.
Per maggiori informazioni sulle unità sanitarie territoriali di Rfi, sulla richiesta di visita medica e sui relativi costi è possibile consultare la pagina del sito web di Rfi dedicata ai servizi sanitari
 
3. Visita rinnovo patente in Commissione medica locale: permesso provvisorio di guida
Il conducente che deve rinnovare la patente di guida presso una Commissione medica locale può richiedere ad un Ufficio motorizzazione civile un permesso di guida provvisorio in attesa della visita medica.
Il permesso è valido fino alla data di convocazione della visita medica e può essere rilasciato per una sola volta: non può essere rinnovato, quindi, anche se la Commisione dispone un rinvio ad altra data per la definizione delle procedure di rinnovo.
Il permesso provvisorio di guida non può essere rilasciato nei seguenti casi:
  • patente scaduta di validità prima della data nella quale è stata effettuata la prenotazione della visita presso la Commissione medica locale;
  • visita in Commissione medica locale disposta dal prefetto per guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, come previsto dagli articoli 186 e 187 del Codice della strada; tuttavia il permesso può essere rilasciato ai conducenti che hanno superato la visita disposta dal prefetto e, successivamente, sono chiamati a revisione dei requisiti psico-fisici presso una Commissione medica locale;
  • patente revocata o sospesa per qualsiasi violazione di norme di condotta del Codice della strada.
Per richiedere il rilascio del permesso provvisorio di guida occorre presentare ad un Ufficio motorizzazione civile:
  • modello di richiesta compilato e firmato 
  • marca da bollo da euro 14,62
  • prenotazione della visita medica in originale ed in fotocopia
  • patente di guida in corso di validità in originale ed in fotocopia
  • se la richiesta non è presentata dall'interessato: delega firmata dall'interessato, fotocopia del suo documento di identità, documento di identità della persona delegata
Data del documento: 15/10/2010
Data ultima modifica: 08/11/2010
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Certificazione per l'ottenimento della patente per le ULSS 16, 15 e 17
Sede: via Ospedale n.22 - Padova

Per qualsiasi informazione, anche sui tempi di attesa della prenotazione: tel. 049.821.4231 (12.30 -14.00)

Prenotazioni solo attraverso lo sportello unico via Ospedale 22 dal lunedi' al venerdi' ore 8.15 - 11.00

Qui e' possibile scaricare tutta la documentazione necessaria agli adempimenti per il rilascio dei suddetti certificati

Scarica la documentazione

Patente di guida

La Commissione Medica Locale per il rilascio di certificati medici per Patenti di Guida della provincia di Padova e' organo della Amministrazione Statale e ha sede presso il Dipartimento di Prevenzione Servizio di Igiene e Sanita' Pubblica della Azienda ULSS n. 16 Via Ospedale n. 22 35121 Padova.

Presso la sede di Via Ospedale 22 e' aperto lo SPORTELLO UNICO per la consegna della domanda e la prenotazione, con il seguente orario: dal lunedi' al venerdi' dalle ore 8.15 alle ore 11.00
La Commissione Medica Locale:
1) rilascia certificati medici per coloro che sono affetti da: deficit visivi, uditivi, minorazioni degli arti, colonna vertebrale, anomalie somatiche; malattie varie quali: cardiovascolari, metaboliche, endocrine, del sistema nervoso, mentali, emato poietici e dell'apparato uro-genitale);
2) effettua le visite di revisione disposte dal Prefetto e/o dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri (es. a seguito di incidenti stradali e di controlli casuali);
3) visita, per la conferma della patente superiore, i conducenti che abbiano superato i limiti di eta' (60 anni per i titolari di patente D - D/E, 65 per i titolari di patenti C - C/E);
La Commissione e' costituita da 3 componenti dipendenti di pubbliche amministrazioni in servizio attivo; e' integrata da un ingegnere della Motorizzazione Civile e da un medico specialista in Riabilitazione e Rieducazione Funzionale nei casi di patologie che comportano deficit motori, minorazione degli arti e della colonna vertebrale, anomalie somatiche.
I pazienti con minorazione degli arti, della colonna, o con anomalie somatiche sono visitati nella seduta del martedi' pomeriggio dalla Commissione Integrata.
(Dott.ssa Ivana Simoncello)
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http://www.scuolaguida.it/Home
















Nr. Campo
Corrispondenza campo
1 Cognome
2 Nome
3 Data di nascita
4a Data di conseguimento della patente
4b Data di scadenza della patente
4c Sigla provinciale dell'ufficio di rilascio preceduta   sigla MCTC
5 Numero della patente
7 Firma del conducente
8 Comune e indirizzo di residenza
9 In questo campo viene stampata la categoria per la quale è stata emessa la patente con l'indicazione addizionale dell'eventuale abilitazione alla categoria A. Per fare un esempio, l'emissione di una patente di categoria DE abilitata anche per la categoria A produce in stampa nel campo 9 A DE. La lettera A in caratteri maiuscoli segnala che l'abilitazione è valida anche all'estero, mentre, se la lettera "a" è stampata in carattere minuscolo evidenzia la validità solo per il territorio italiano.
















Nr. Campo

 Corrispondenza campo
9 Categoria patente
10 Data di rilascio nella forma giorno, mese, anno a 2 cifre di ogni categoria di patente posseduta.
11 Data di scadenza di ogni categoria di patente posseduta nella forma giorno, mese, anno a 2 cifre (saranno tutte uniformate alla data di scadenza della categoria che si è conseguita per ultima).
12 Annotazioni e restrizioni
In questa colonna vengono stampati, ove ricorra, 4 caratteri organizzati in 2 gruppi di 2 caratteri ciascuno separati da uno spazio.Nei primi 2 caratteri può essere stampato il codice "05" che segnala la patente speciale, oppure, uno tra i seguenti codici per le categorie di patente intermedie:
72 Limitata ai veicoli della categoria A con cilindrata massima di 125 cc e con una potenza massima di 11kw (A1)
73 Limitata ai veicoli della categoria B di tipo tricicli e quadricicli a motore (B1)
74 Limitata ai veicoli della categoria C di cui la massa massima autorizzata non eccede 7.500 kg (C1)
75 Limitata ai veicoli della categoria D con non più di 16 posti a sedere, escluso quello del conducente (D1)
76 Limitata ai veicoli della categoria C1 la cui massa massima autorizzata non eccede 7.500 kg, sempre che la massa massima autorizzata del complesso così formato non superi 12.000 kg e la massa massima del rimorchio non ecceda la massa a vuoto della motrice (C1+E)
77 Limitata ai veicoli della categoria D, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non supera i 16 (D1), agganciati ad un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg, sempre che : a) la massa massima autorizzata del complesso così formato non superi 12.000 kg e la massa massima autorizzata del rimorchio non ecceda la massa a vuoto della motrice; b) il rimorchio non sia utilizzato per il trasporto di persone (D1+E)
78 Limitata ai veicoli muniti di cambio di velocità automatico

 I 2 riquadri in alto a sinistra sono da utilizzare per apporre rispettivamente i tagliandi di conferma di validità e di trasferimento di residenza(essendo la patente di materiale plastico ed i tagliandi di tipo adesivo, ulteriori rinnovi o cambi di residenza, comportano la rimozione del vecchio tagliando prima di apporre il nuovo)
Nella riga orizzontale sottostante ai campi 9, 10, 11, 12 indicanti le categorie, vengono stampati secondo il seguente ordine da sinistra a destra:
 Codice comunitario del duplicato di patente (71 per richieste a seguito di deterioramento o smarrimento, 70 per conversione estera);
 Codici comunitari delle prescrizioni tecniche (01 obbligo lenti o lenti a contatto, 02 obbligo di protesi acustica).Nei casi di patente speciale, 01 e 02 rappresentano la minorazione vista (01) e la minorazione dell'udito (02).
 Codice comunitario per la segnalazione della presenza di adattamenti al veicolo (35).
 Numero di patente italiana per i duplicati seguito dalla sigla ECE/ONU dell'Italia, oppure, per le conversioni estere, numero di patente estera seguito dalla sigla ECE/ONU della nazione di rilascio.
Di seguito sono riportati tutti i codici che possono essere stampati nel suddetto campo per particolari limitazioni:
 01 Correzione e/o protezione della vista
 02 Protesi uditiva o aiuto alla comunicazione
 03 Protesi/ortesi per gli arti
 10 Cambio di velocità adattato
 15 Frizione adattata
 20 Sistema di frenatura adattato
 25 Sistema di accelerazione adattato
 30 Sistemi combinati di frenatura e d'accelerazione adattati
 35 Dispositivi di comando adattati
 40 Sistema di direzione adattato
 42 Retrovisore/i adattato/i
 43 Sedile del conduttore modificato
 44 Adattamenti del motociclo (utilizzazione di subcodici obbligatoria)
 45 Motocicli solo con side-car
 70 Conversione della patente n. ... rilasciata da ... (simbolo ONU/UE di un altro paese)
 71 Duplicati della patente n. ... (simbolo ONU/UE nel caso di patente straniero)

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Ho trovato questo interessante articolo del Sole 24ORE del 23 gennaio 2011 - Autore Maurizio Caprino - sulla patente agli ultraottantenni. 

Anziani con patente valida multati ingiustamente. Ma ci vogliono psicologi e taxi

Nelle ultime settimane, alcuni ultraottantenni con patente ancora valida vengono multati perché il documento sarebbe scaduto. Sembra una follia, invece è un equivoco causato dalla complessità della riforma del Codice, che ha richiesto alla Polizia stradale l'emanazione di una quarta circolare (datata 29 dicembre), il cui contenuto è stato preso alla lettera da qualcuno.
Dunque, la riforma dice che chi ha compiuto 80 anni può continuare a guidare solo se si sottopone a visita in Commissione medica locale (quindi non più dal medico abilitato, come continua ad essere per normalmente per i patentati) e ripete il controllo ogni due anni (invece dei consueti tre da sempre previsti dal Codice per gli ultrasettantenni). Ma è sottinteso che un ultraottantenne con patente rinnovata prima della riforma conserva la data di scadenza triennale acquisita secondo le vecchie regole (perché è un diritto acquisito) ed entrerà nel nuovo regime solo a partire dal prossimo rinnovo della licenza, che quindi dovrà effettuare in Commissione e varrà due anni. Fino a quel momento, è a posto.
La circolare del 29 dicembre (Scarica Circolare 29 12 2010) dà per scontato tutto questo e genericamente prescrive alle pattuglie di verificare se un ultraottantenne può guidare o no in base alla validità della patente o - quando si è in attesa della ristampa del documento - alla presenza del certificato rilasciato dalla Commissione. Qualcuno ha interpretato tutto questo come necessità di verificare che tutti gli ultraottantenni vadano subito in Commissione, anche se la loro patente è ancora valida. E il comando della Polizia municipale di Torino ha ritenuto opportuno chiarire esplicitamente che non è così.
Peraltro, ci saranno tanti casi di ultraottantenni con patente scaduta a causa dei tempi biblici delle Commissioni, ma lì è già stato chiarito che basta portare con sé la ricevuta della prenotazione della visita.
In ogni caso, c'è chi solleva dubbi sull'efficacia della visita biennale in Commissione, non solo perché i tempi lunghi di prenotazione la rendono di fatto triennale: Cesare Galbiati, del direttivo del Centro studi Cesare Ferrari dell'Unasca, su "Il Tergicristallo" (mensile della stessa associazione di agenzie e autoscuole) di novembre scorso ha dichiarato che l'anziano oggi ha bisogno della patente e tende a mentire ai medici che devono valutare la sua idoneità e non possono indagare a fondo sulla sua salute. Galbiati cita inoltre studi secondo cui il possesso dei requisiti psico-fisici non basta, perché occorre anche un supporto psicologico e sociale per non sentirsi inadeguati nel traffico moderno (caos, segnali nuovi, controlli automatici delle infrazioni, veicoli sempre più sofisticati e ricchi di funzioni e comandi) e, se non sono più in grado di guidare, per essere aiutati a muoversi con altri mezzi.
Giovanni

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Facile fare quattro piani di scale a piedi per un cieco (foto scattata alla Usl di Roma di via Lungotevere della Vittoria 3)

Riporto un altro interessante articolo sulle patenti agli anziani tratto dal sito di Repubblica (01 novembre 2010)

Italia: divieto di guida oltre settantacinque anni

Il nuovo Codice impone esami più severi ma mancano le commissioni che esaminano le pratiche e la burocrazia stritola ogni anziano che cerchi di rinnovare la patente: di fatto così è impossibile rinnovare il permesso di guidadi VINCENZO BORGOMEO

Italia: divieto di guida oltre 
settantacinque anni
Una montagna di documenti da presentare, pochissimi uffici sparsi come semi al vento in tutta Italia, visite mediche costose e infinite: di fatto, gli ultra settantacinquenni ormai in Italia non possono più guidare (ma il problema è identico per gli ultrasessantenni che volessero rinnovare la patente D e per gli ultra sessantacinquenni che cercassero il rinnovo della C).
Le modifiche apportate lo scorso luglio al Codice della strada hanno infatti introdotto importanti  -  e per certi aspetti sacrosante  -  novità per rendere più serio il rinnovo della patente per gli anziani. Ecco quindi una commissione medica che deve giudicare l'idoneità dell'automobilista ed ecco una serie di esami più seri per capire se una persona è idonea a guidare o no. Modifiche giuste, che hanno costituito un reale passo avanti per la sicurezza, soprattutto perché di fatto hanno tagliato fuori tutte le possibili compiacenze o scorciatoie con i soli certificati medici del medico di famiglia.
Il problema però, arriva dalla gestione di queste novità. Una gestione folle che rende impossibile per un ultra 75enne prendere o rinnovare la patente. Il percorso a ostacoli comincia dalla carenza di punti dove richiedere il rinnovo della patente, le famose "commissioni speciali": ce ne sono, una per tutti i comuni della provincia. Tanto per capirci, nel Lazio ce ne sono solo sette. Tre per tutta Roma, ma una sola di queste è in città, sul Lungotevere della Vittoria 3, ma è aperta solo la mattina, dalle 9 alle 12, dal lunedì al venerdì. Da qui che abbiamo cominciato la nostra inchiesta, scoprendo file chilometriche (alle 10 del mattino avevamo 35 persone davanti) e un disastro nella gestione degli anziani clienti. L'immagine dell'ascensore vale più di mille discorsi: quella del cartello che indica l'ufficio per i non vedenti al quarto piano... Accanto al cartello "Guasto" attaccato sulla porta dell'ascensore... Un'immagine simbolo, uno spaccato di una realtà da paese del terzo mondo, con tutto il rispetto per i loro uffici pubblici. Ed è quasi una metafora poi della burocrazia insormontabile che gli ultra ottantenni si trovano davanti per rinnovare la patente.
Già perché una volta arrivati davanti allo sportello, solo lì, si scopre l'elenco dei  documenti da presentare. Si va dalla fotocopia del codice fiscale, all'autocertificazione compilata e non firmata di un modello (da prendere in uno dei rarissimi uffici della Usl dove ci sono le commissioni), dalla marca da bollo da 14,62 euro alla fotocopia della patente di guida, dalla ricevuta di pagamento di un bollettino da 18,59 a quella del pagamento di un altro bollettino di 9 euro.
Già questo basterebbe. Ma siamo solo agli inizi: a proprie spese  -  e in tempi ristrettissimi, quindi impossibili da rispettare viste le liste d'attesa dei nostri ospedali, occorre sottoporsi a una visita medica di fatto insormontabile: ci sono diciassette esami complicatissimi da superare.
E potrebbero non bastare neanche perché alla fine (testuale) "la commissione  valuterà se richiedere consulenze specialistiche o relazione psicoattitudinale". Solo a questo punto, se tutto va bene, viene dato il via per il rinnovo della patente. E, considerando che  -  nella migliore delle ipotesi, ci vorranno sei mesi circa per venire a capo di questo delirio burocratico, dopo appena un anno e mezzo l'anziano dovrà di nuovo rifare tutto questo percorso: il rinnovo della patente per queste persone è biennale.
Insomma, viste le difficoltà, sarebbe stato più corretto vietare del tutto il rinnovo della patente agli ultra 75enni: così non si fa la selezione sui più sani, ma solo sui più pazienti.

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