Ieri, domenica 12 agosto, stavo uscendo dal condominio dove abito in auto e fatti 50 metri vedo seduta sull'asfalto un'anziana signora e vicino a lei una giovane ragazza che la stava aiutando. Al momento non avevo capito cosa fosse successo. Mi fermo 15 metri più avanti, scendo dall'auto e mi avvicino alle due donne. Si è fermato anche un signore molto più giovane di me che transitava dalla parte opposta della strada. Altre persone invece, dopo aver rallentato, proseguirono il loro viaggio. Il signore, nel frattempo, aveva aiutato la signora a rialzarsi e la reggeva. Ritorno all'auto, la sposto vicino alla signora, la posiziono in zona sicura e la facciamo salire sul sedile anteriore. Chiedo alla signora informazioni sull'accaduto e mi spiega che, appena uscita dal cancello di casa per recarsi a messa nella vicina chiesa di S. Teresa, per motivi da accertare (l'asfalto in via Guasti è in precarie condizioni e quindi è facile cadere), aveva perso il controllo ed era caduta sbattendo la testa, non aveva perso conoscenza e non aveva altre lesioni. Le chiediamo come facciamo ad avvisare i suoi familiari. Ci dice che abita da sola, che ha 77 anni e che il marito e morto da un mese ed è la prima volta che cade dalla bici e che sua figlia abita nelle vicinanze. Le consiglio, per il futuro, visto che la chiesa è vicina di recarsi a messa a piedi. Chiediamo alla signora se desidera che avvisiamo il 118, ci risponde decisamente che non è il caso ma ci chiede di avvertire la figlia. Chiamo con il mio cellulare la figlia, la signora per fortuna si ricordava il numero del telefono fisso a memoria, segno che stava abbastanza bene. Rassicuriamo la figlia sulle condizioni della madre e la invitiamo a raggiungerci. Nel frattempo il signore giovane, visto che la situazione si stava risolvendo positivamente, ci saluta perchè aveva un appuntamento urgente.
Rimaniamo io e la ragazza in attesa della figlia. Arriva poco dopo, saluta affettuosamente la mamma e noi, le chiede come sta e decidiamo, soprattutto madre e figlia, che preferibile che la figlia porti a casa sua la mamma. Memore dell'esperienza di mia moglie (clicca qui) dico alla figlia di tenere la mamma sotto osservazione per controllare se il colpo alla testa possa creare delle complicazioni, al momento non si intravvedono. Madre e figlia ci ringraziano per il soccorso prestato e ci salutano cordialmente. Una domanda sorge spontanea: dovevamo chiamare il 118, ci siamo comportati correttamente? Con il senno di oggi, non avendo osservato la dinamica dell'incidente, forse era opportuno sentire il parere di esperti. Se non fosse arrivata la figlia dovevamo sicuramente chiamare il 118. Comunque, essendo questo un blog di informazioni, vi invito a visitare la pagina web del sito del Ministero della Salute dedicata al 118 (clicca qui).
Questa mattina ho chiamato la figlia, mi era rimasto nel cellulare il numero di telefono, per sentire come sta la mamma. Tutto ok, mi risponde la nipote. Sono Contento!
Che reato commette chi non si ferma a prestare assistenza ad una persona infortunata? Trovo su Wikipedia, a proposito dell'omissione di soccorso, la seguente spiegazione: Il Codice penale
punisce, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500
euro “chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero
una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare
l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’autorità. Se da
siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è
aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata” (art. 593 comma
2 e 3). Appare evidente la diversa portata delle due norme e la precisa
intenzione della legge speciale di intensificare la tutela della vita e
della incolumità personale in un settore ad alto rischio come quello
della circolazione stradale. In caso di sinistro stradale, si prescinde,
infatti, dal “ritrovamento” (concetto in qualche modo ambiguo e in ogni
caso non applicabile a chi abbia provocato direttamente o
indirettamente la lesione) e, ad ogni buon conto, è sensibilmente
maggiore la pena prevista. Secondo la Suprema Corte, tuttavia, integra
il reato di omissione di soccorso previsto dal codice penale la condotta
dell’automobilista che, imbattutosi in un incidente stradale, si
allontani da tale luogo dopo essersi fermato ed avere avvisato
telefonicamente la competente autorità di polizia, in quanto, ai fini
della prestazione della “assistenza occorrente”, non è sufficiente
contattare la polizia e le autorità sanitarie, ma occorre anche
presidiare il luogo dell’incidente allo scopo di adottare tutte le
cautele necessarie a limitare il danno riportato dalla vittima, e
soprattutto a scongiurare la sua esposizione al pericolo di essere
investito ulteriormente da parte di altre vetture.
Noi tre ci siamo fermati, non per paura delle sanzioni previste dal Codice penale, ma con lo spirito del buon samaritano che soccorre una sorella in difficoltà.
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