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martedì 10 luglio 2012

Codice esenzione 6R2: esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria sui farmaci di fascia A (2 euro sulla quota fissa).


Una signora si presenta ad un CAF e chiede se è cambiato qualcosa per l'esenzione 6R2. Il CAF non lo sa e si rivolge a IASI-Pronto Anziano (049.821.7000). Facciamo una laboriosa ricerca sia in internet che per telefono presso i Distretti Sanitari e troviamo che non è più necessario l'ISEE ma il reddito IRPEF, quindi non occorre andare nei CAF.
Trovo nell'ottimo sito dell'ULSS 6 di Vicenza che il codice 6R2 è un'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria sui farmaci di fascia A (2 euro sulla quota fissa).
La L.R. 6 aprile 2012 n. 13 ha modificato il criterio di valutazione del reddito finalizzato al rilascio dell'attestazione del diritto all'esenzione in argomento, prevedendo il passaggio dall'ISEE a reddito IRPEF.
Per fruire dell'esenzione è quindi necessario presentare al Medico, al momento della prescrizione, il proprio  Attestato di esenzione 6R2. L'attestato viene rilasciato dagli sportelli amministrativi  distrettuali a seguito della presentazione di autocertificazione da  parte del cittadino avente diritto, e ha validità di un anno dalla data dell'autocertificazione.
A partire dal 25 giugno 2012 non saranno più emesse attestazioni di esenzione con il criterio dell'ISEE da parte dei soggetti precedentemente autorizzati (CAF e Comuni).
Fascia di popolazione a cui si rivolge
Per avere diritto all'esenzione sono previste diverse situazioni in base alla composizione del nucleo familiare. É quindi necessario che il nucleo familiare fiscale e il relativo reddito “complessivo”, riferito all’anno solare precedente siano inferiori o uguali a:
  •  1 soggetto: reddito complessivo inferiore o uguale a € 8.000,00
  • 1 soggetto con reddito proprio e 1 familiare a carico: reddito complessivo inferiore o uguale a € 8.750,00
  •  2 coniugi con reddito proprio: reddito complessivo inferiore o uguale a € 12.000,00
  •  1 soggetto con reddito proprio e 2 familiari a carico: reddito complessivo inferiore o uguale a € 9.500,00
  • 2 coniugi con reddito proprio e 1 familiare a carico: reddito complessivo inferiore o uguale a € 12.750,00
  •  1 soggetto con reddito proprio e 3 familiari a carico: reddito complessivo inferiore o uguale a € 10.250,00
  •  2 coniugi con reddito proprio e 2 familiari a carico: reddito complessivo inferiore o uguale a € 13.500,00
  •  1 soggetto con reddito proprio e almeno 4 o più familiari a carico: reddito complessivo inferiore o uguale a € 10.250,00
  •   2 coniugi con reddito proprio e almeno 3 o più familiari a carico: reddito complessivo inferiore o uguale a € 14.250,00
Se rientrano in una di queste categorie, possono beneficiare di questa esenzione:
  •  gli assistiti residenti nel territorio della Regione del Veneto compresi i cittadini   comunitari e extracomunitari;
  •  i cittadini extracomunitari domiciliati in Italia in   possesso di regolare permesso di soggiorno già rilasciato dalla Questura   competente o in possesso di rinnovo del permesso di soggiorno;
  • gli Assistiti   Italiani Residenti all'Estero (AIRE) il cui ultimo comune di residenza è   stato un comune della Regione del Veneto (c.d. "AIRE veneti").
Sono esclusi dall'autocertificazione i soggetti Stranieri temporaneamente Presenti (STP), Europei Non Iscritti (ENI) e gli Assistiti Italiani residenti all'estero (AIRE) che non rientrano nella condizione sopra descritta.
Non necessita del rilascio di un ulteriore attestato di esenzione l’assistito già in possesso di una esenzione che lo esclude dal pagamento della quota fissa di compartecipazione alla spesa farmaceutica per tutti i farmaci (codici esenzione: 3G1, 3L1, 3M1, 3C1, 3C3, 3N1, 3S1, 3V1, 3V2, 6E1, 6E2, F01).
Maggiori dettagli si trovano nell'allegato "modulo di autocertificazione" a pagina 2 (Istruzioni per l'autocertificazione).Modalità di accesso
Per ottenere il l'Attestato (certificato) di esenzione è necessario presentare agli sportelli amministrativi distrettuali il modulo di autocertificazione (scaricabile in fondo a questa pagina) debitamente compilato, insieme alla fotocopia del documento di identità dell'interessato (e dell'eventuale dichiarante se diverso dall'interessato). L'attestato viene rilasciato immediatamente allo sportello.
Per fruire dell'esenzione è necessario che il codice di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica (codice 6R2) sia stato riportato nella ricetta dal Medico al momento della prescrizione, ed è quindi necessario essere sempre in possesso del certificato da esibire al Medico.
Validità dei Certificati di esenzione
Gli attestazione di esenzione rilasciati a partire dal 24 Giugno 2012 dagli sportelli distrettuali avranno validità di un anno dalla data dell’autocertificazione.
Per beneficiare dell'esenzione è però necessario che il proprio reddito  rientri nei requisiti previsti dalla legge con riferimento all'anno solare precedente alla data in cui se ne fruisce, indipendentemente dalla data di validità riportata nel certificato.
Perciò, ogni volta in cui ti avvali dell'esenzione utilizzando il Certificato è tua responsabilità personale essere certo che coesistono queste condizioni:
  • la tua situazione economica dell'anno solare precedente (1 Gennaio -  31 Dicembre) alla data di utilizzo, rientri effettivamente nei  requisiti per l'esenzione, indipendentemente dalla data di validità riportata nel certificato;
  •  le  altre condizioni per usufruire del diritto nell'anno solare   precedente  non sono decadute (uscita dal nucleo familiare, occupazione   ecc..)
ATTENZIONE: Nel  caso in cui venga a mancare una di   queste due condizioni, ti invitiamo a  non utilizzare il certificato in   tuo possesso, indipendentemente dalla data di validità in esso   riportata, né beneficiare  dell'esenzione.
In generale, è obbligatorio comunicare  tempestivamente allo   sportello amministrativo del Distretto dell'ULSS  l'eventuale perdita   dei requisiti del diritto all'esenzione e non ci si  deve comunque   avvalere del diritto all'esenzione.
L'Azienda sanitaria effettuerà dei controlli sulla veridicità delle autocertificazioni rilasciate. In caso di dichiarazione non veritiera, il cittadino sarà denunciato all'autorità giudiziaria. DPR n. 445 del 28/12/2000.
Se sei esente porta sempre con te il certificato di esenzione insieme alle Tessere Sanitarie.
Attestazioni rilasciate prima del 24 Giugno 2012
  • Le attestazioni di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica rilasciate fino alla data del 24 giugno 2012 rimarranno valide fino alla naturale scadenza
  • Le attestazioni di esenzione che scadono successivamente al 24 giugno 2012 saranno prorogate d’ufficio fino al 30 settembre 2012, ovvero fino ad altro e successivo termine che sarà comunicato dalla Regione Veneto
Informazioni
Per maggior informazioni è possibile rivolgersi ai Distretti Sanitari di competenza
Allegati

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