Una signora si presenta ad un CAF e chiede se è cambiato qualcosa per
l'esenzione 6R2. Il CAF non lo sa e si rivolge a IASI-Pronto Anziano (049.821.7000).
Facciamo una laboriosa ricerca sia in internet che per telefono presso i
Distretti Sanitari e troviamo che non è più necessario l'ISEE ma il reddito
IRPEF, quindi non occorre andare nei CAF.
Trovo nell'ottimo sito dell'ULSS 6 di Vicenza che il codice 6R2 è un'esenzione dalla compartecipazione alla
spesa sanitaria sui farmaci di fascia A (2 euro sulla quota fissa).
La L.R. 6 aprile 2012 n. 13 ha
modificato il criterio di valutazione del reddito finalizzato al rilascio
dell'attestazione del diritto all'esenzione in argomento, prevedendo il
passaggio dall'ISEE a reddito IRPEF.
Per fruire dell'esenzione è
quindi necessario presentare al Medico, al momento della prescrizione, il
proprio Attestato di esenzione 6R2.
L'attestato viene rilasciato dagli sportelli amministrativi distrettuali a seguito della presentazione di
autocertificazione da parte del
cittadino avente diritto, e ha validità di un anno dalla data
dell'autocertificazione.
A partire dal 25 giugno 2012
non saranno più emesse attestazioni di esenzione con il criterio dell'ISEE da
parte dei soggetti precedentemente autorizzati (CAF e Comuni).
Fascia di popolazione a cui si
rivolge
Per avere diritto
all'esenzione sono previste diverse situazioni in base alla composizione del
nucleo familiare. É quindi necessario che il nucleo familiare fiscale e il
relativo reddito “complessivo”, riferito all’anno
solare precedente siano inferiori o uguali a:
- 1 soggetto: reddito complessivo inferiore o uguale a € 8.000,00
- 1 soggetto con reddito proprio e 1 familiare a carico: reddito complessivo inferiore o uguale a € 8.750,00
- 2 coniugi con reddito proprio: reddito complessivo inferiore o uguale a € 12.000,00
- 1 soggetto con reddito proprio e 2 familiari a carico: reddito complessivo inferiore o uguale a € 9.500,00
- 2 coniugi con reddito proprio e 1 familiare a carico: reddito complessivo inferiore o uguale a € 12.750,00
- 1 soggetto con reddito proprio e 3 familiari a carico: reddito complessivo inferiore o uguale a € 10.250,00
- 2 coniugi con reddito proprio e 2 familiari a carico: reddito complessivo inferiore o uguale a € 13.500,00
- 1 soggetto con reddito proprio e almeno 4 o più familiari a carico: reddito complessivo inferiore o uguale a € 10.250,00
- 2 coniugi con reddito proprio e almeno 3 o più familiari a carico: reddito complessivo inferiore o uguale a € 14.250,00
Se rientrano in una di queste
categorie, possono beneficiare di questa esenzione:
- gli assistiti residenti nel territorio della Regione del Veneto compresi i cittadini comunitari e extracomunitari;
- i cittadini extracomunitari domiciliati in Italia in possesso di regolare permesso di soggiorno già rilasciato dalla Questura competente o in possesso di rinnovo del permesso di soggiorno;
- gli Assistiti Italiani Residenti all'Estero (AIRE) il cui ultimo comune di residenza è stato un comune della Regione del Veneto (c.d. "AIRE veneti").
Sono esclusi dall'autocertificazione i soggetti Stranieri
temporaneamente Presenti (STP), Europei
Non Iscritti (ENI) e gli Assistiti Italiani residenti all'estero (AIRE) che non rientrano nella condizione
sopra descritta.
Non necessita del rilascio di
un ulteriore attestato di esenzione l’assistito già in possesso di una
esenzione che lo esclude dal pagamento della quota fissa di compartecipazione
alla spesa farmaceutica per tutti i farmaci (codici esenzione: 3G1, 3L1, 3M1,
3C1, 3C3, 3N1, 3S1, 3V1, 3V2, 6E1, 6E2, F01).
Maggiori dettagli si trovano
nell'allegato "modulo di autocertificazione" a pagina 2 (Istruzioni
per l'autocertificazione).Modalità di accesso
Per ottenere il l'Attestato
(certificato) di esenzione è necessario presentare agli sportelli
amministrativi distrettuali il modulo di autocertificazione (scaricabile in
fondo a questa pagina) debitamente compilato, insieme alla fotocopia del
documento di identità dell'interessato (e dell'eventuale dichiarante se diverso
dall'interessato). L'attestato viene rilasciato immediatamente allo sportello.
Per fruire dell'esenzione è
necessario che il codice di esenzione dalla compartecipazione alla spesa
farmaceutica (codice 6R2) sia stato riportato nella ricetta dal Medico al
momento della prescrizione, ed è quindi necessario essere sempre in possesso
del certificato da esibire al Medico.
Validità dei Certificati di
esenzione
Gli attestazione di esenzione
rilasciati a partire dal 24 Giugno 2012 dagli sportelli distrettuali avranno
validità di un anno dalla data dell’autocertificazione.
Per beneficiare dell'esenzione
è però necessario che il proprio reddito
rientri nei requisiti previsti dalla legge con riferimento all'anno
solare precedente alla data in cui se ne fruisce, indipendentemente dalla data
di validità riportata nel certificato.
Perciò, ogni volta in cui ti
avvali dell'esenzione utilizzando il Certificato è tua responsabilità personale
essere certo che coesistono queste condizioni:
- la tua situazione economica dell'anno solare precedente (1 Gennaio - 31 Dicembre) alla data di utilizzo, rientri effettivamente nei requisiti per l'esenzione, indipendentemente dalla data di validità riportata nel certificato;
- le altre condizioni per usufruire del diritto nell'anno solare precedente non sono decadute (uscita dal nucleo familiare, occupazione ecc..)
ATTENZIONE: Nel caso in cui venga a mancare una di queste due condizioni, ti invitiamo a non utilizzare il certificato in tuo possesso, indipendentemente dalla data
di validità in esso riportata, né
beneficiare dell'esenzione.
In generale, è obbligatorio
comunicare tempestivamente allo sportello amministrativo del Distretto
dell'ULSS l'eventuale perdita dei requisiti del diritto all'esenzione e
non ci si deve comunque avvalere del diritto all'esenzione.
L'Azienda sanitaria effettuerà
dei controlli sulla veridicità delle autocertificazioni rilasciate. In caso di
dichiarazione non veritiera, il cittadino sarà denunciato all'autorità
giudiziaria. DPR n. 445 del 28/12/2000.
Se sei esente porta sempre con
te il certificato di esenzione insieme alle Tessere Sanitarie.
Attestazioni rilasciate prima
del 24 Giugno 2012
- Le attestazioni di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica rilasciate fino alla data del 24 giugno 2012 rimarranno valide fino alla naturale scadenza
- Le attestazioni di esenzione che scadono successivamente al 24 giugno 2012 saranno prorogate d’ufficio fino al 30 settembre 2012, ovvero fino ad altro e successivo termine che sarà comunicato dalla Regione Veneto
Informazioni
Per maggior informazioni è
possibile rivolgersi ai Distretti Sanitari di competenza
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