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lunedì 20 giugno 2011

Giustizia - stalking - mediatore civile - difensore d'ufficio - gratuito patrocinio

Un signore sessantenne telefona dicendo che è oggetto di stalking da parte di un signore settantenne per una vecchia questione di soldi...ci chiede che cosa può fare, ha paura che il settantenne passi da uno stalking soft ad uno hard (percosse). Lo stalking dura da alcuni anni.
Il primo quesito che si pone il volontario è l'attendibilità della telefonata. Quello che ci viene raccontato è credibile e fino a che punto? Sta esagerando? Sta inventando? Se non siamo sicuri di quello che ci viene riferito e non abbiamo la possibilità di verificarlo è opportuno dare risposte generali. Molto spesso queste persone non hanno soldi per pagare le parcelle degli avvocati (vedi gratuito patrocinio).
Avrei potuto dire al signore che non diamo pareri giuridici, in effetti non abbiamo queste competenze, ma ciò non rientra nello spirito di Pronto Anziano. Quello che possiamo fare è dare consigli di buon senso a persone che non hanno  quasi mai conoscenze e possibilità economiche e culturali per destreggiarsi nell'intricato mondo della giustizia. Ho quindi consigliato al signore di chiedere il parere dei carabinieri o della polizia su come comportarsi.

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Trovo su Wikipedia la definizione di stalking: è un termine inglese che indica una serie di atteggiamenti tenuti da un individuo che affligge un'altra persona, perseguitandola ed ingenerandole stati di ansia e paura, che possono arrivare a comprometterne il normale svolgimento della quotidianità. Questo tipo di condotta è penalmente rilevante in molti ordinamenti; in quello italiano la fattispecie è rubricata come atti persecutori  (articolo 612 bis del Codice penale), riprendendo una delle diverse locuzioni con le quali è tradotto il termine stalking. Il fenomeno è anche chiamato sindrome del molestatore assillante.

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Segnalo su Padovanet (rete concepita fin dall'origine come ''rete civica'' in senso stretto, ossia un sistema informativo telematico riferito all'area della città di Padova, al quale possono partecipare in modo attivo tutti i soggetti presenti nell'area stessa: enti locali, istituzioni pubbliche, sindacati, associazioni, imprese, cittadini) sull'argomento giustizia,  le seguenti tematiche:
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 Mediatore civile e commerciale
Scopro sul tema della Giustizia che la carica di Difensore civico comunale  è stata soppressa dalla legge n. 191 del 23 dicembre 2009 (art. 2 comma 186 lett. a), rimane invece la carica di Difensore civico provinciale.

Una nuova figura: il mediatore civile e commerciale. In caso di controversia civile è obbligatorio, dal 21 marzo 2011, ricorrere alla mediazione. Il nuovo istituto giuridico che consiste nell’attività professionale, svolta da un terzo imparziale, finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. Nel sito si trovano i costi della mediazione sia su materie obbligatorie e sia su quelle facoltative.
Per approfondire l'argomento del mediatore civile e commerciale cliccare sulla seguente pagina web http://www.pd.camcom.it/uffici/mediazione-e-arbitrato/mediazione.html del sito della Camera di Commercio di Padova.

A chi rivolgersi: Ufficio Mediazione e arbitrato, 3° piano - stanza 306 - Piazza Insurrezione 1a - 35137 Padova - Tel. 049.82.08.140 - Fax 049.82.08.132
E-mail conciliazione(at)pd.camcom.it
Orario di ricevimento: Lun-mer-ven 9.00-12.30
Si può telefonare tutte le mattine dalle ore 9.00 alle ore 12.30

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Forze dell'ordine a Padova

Indirizzi e numeri di pronto intervento (cliccare sui quattro link per vedere i siti dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Municipale)

Riporto l'elenco, con i dati di riferimento, delle forze dell'ordine che operano a Padova.
CARABINIERI: Comando interregionale, Prato della Valle, 88 - Padova, pronto intervento 112 - telefono 049 8521111
GUARDIA DI FINANZA: via S. Francesco - Padova, pronto intervento 117 - telefono 049 8751328
POLIZIA DI STATO: piazzetta Palatucci, 5 - 35123 Padova - pronto intervento 113 - telefono 049 833111
POLIZIA MUNICIPALE: via Gozzi, 32 - 35131 Padova, centrale operativa 049 8205100

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A proposito di avvocati (dal sito del Ministero della Giustizia)

Difesa d'ufficio: E' la difesa garantita a ciascun imputato che non abbia provveduto a nominare un proprio difensore di fiducia o ne sia rimasto privo. E' prevista dalla legge al fine di garantire il diritto di difesa in ogni processo, diritto inviolabile dell'uomo riconosciuto dalla Costituzione all'articolo 24, comma secondo. Il difensore d'ufficio è nominato dal giudice o dal pubblico ministero sulla base di un elenco di difensori predisposto dal Consiglio dell'ordine forense, d'intesa con il Presidente del Tribunale. Il difensore d'ufficio ha l'obbligo di prestare il suo patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo. Le spese della difesa di ufficio sono a carico dell'imputato ma, se questi ha diritto al gratuito patrocinio, sono a carico dello Stato.

Gratuito patrocinio; Si tratta di un beneficio previsto dall'articolo 24 della Costituzione che consiste nel riconoscimento dell'assistenza legale gratuita, per promuovere un giudizio o per difendersi davanti al giudice, alle persone che non sono in grado di sostenerne le spese. Al pagamento delle spese (avvocati, consulenti ed investigatori autorizzati) si provvede mediante il patrocinio a spese dello Stato.

Per maggiori informazioni sul Gratuito Patrocinio consultare la pagina web http://www.padovanet.it/tribunale/per-il-cittadino/avvocato-a-spese-dello-stato/procedimenti-penali  del Tribunale Ordinario di Padova. Per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, anche in ambito penale è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16.
Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
La regola che impone la somma di tutti i redditi prodotti dai componenti della famiglia è, in questo caso, contemperata dalla previsione di un aumento del limite di reddito che, a norma dell'art.92 del T.U., è elevato ad euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

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