Per informazioni e disclaimer del blog, clicca qui
Per avere informazioni gratuite sui servizi agli ANZIANI e agli STUDENTI, telefonare a I.A.S.I. tel. 049.821.7000 (lunedì-venerdì 9-12 e 15-18. Altri numeri di IASI: 049.821.4298; fax 049.821.4278. Per commentare i post cliccare anonimo nella finestra a tendina. Per chiedere informazioni via mail a Giovanni scrivere a: blog.prontoanziano@yahoo.it

lunedì 13 giugno 2011

Ricorso al Prefetto contro una multa per divieto di sosta: accolto il ricorso

Una signora padovana disabile che aveva partecipato ad un Convegno ad Assisi nel mese di settembre 2010, si  è vista recapitare nel mese di ottobre una multa di 50,00 € per la seguente violazione: sostava in zona a traffico limitato. La signora aveva detto che per tutta la durata del Convegno aveva parcheggiato l'auto nello stesso posto esponendo il contrassegno invalidi, quindi era probabile che l'Agente di Polizia Municipale non si fosse accorto del contrassegno. La signora non aveva trovato sul tergicristallo il preavviso di contestazione. Ho consigliato alla signora di fare ricorso al Prefetto di Perugia, invece che al Giudice di Pace di Assisi, perchè in quest'ultimo caso avrebbe dovuto pagare anticipatamente 38 € e avrebbe dovuto recarsi ad Assisi all'udienza. Ho preparato il ricorso e con grande soddisfazione la signora ha ricevuto ai primi di giugno la comunicazione che il ricorso era stato accolto. Onore al merito al Prefetto per l'accoglimento del ricorso e ai Vigili per aver riconosciuto la svista.

 

RICORSI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

dal sito http://www.prefettura.it/padova/contenuti/13633.htm

Cos'è un ricorso al Codice della Strada:
E' la richiesta con cui si chiede l'annullamento di un verbale redatto da un Comando di Polizia (Stradale, Municipale-Locale, Carabinieri etc.) che chiameremo in seguito organo accertatore il quale abbia contestato un'infrazione al Codice della Strada.
Chi può presentare il ricorso:
La persona, fisica o giuridica, che è indicata nel verbale come trasgressore e/o obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria (obbligato in solido) e che abbia ricevuto copia dell'atto (consegnato immediatamente su strada o successivamente notificato ad esempio per posta o con messo comunale).
Nel caso venga proposto per conto di una società deve essere specificata la legittimità a rappresentare la stessa. Deve essere proposto ad esempio dal rappresentante legale o dall'amministratore di una ditta.
Non è necessario essere assistiti da un avvocato. Nel caso si decidesse di presentare ricorso per mezzo di un legale va sottoscritta tuttavia la procura con cui si lo si autorizza a rappresentare i propri interessi.

Quando non è possibile presentare ricorso:
  • Quando è avvenuto il pagamento in misura ridotta (somma riportata sul verbale);
  • quando siano trascorsi i termini di legge (60 giorni dalla notifica come spiegato sotto);
  • quando si tratti di una violazione che riveste carattere penale;
  • quando sia stato ricevuto solo il preavviso di violazione (il foglietto colorato che di solito viene posizionato sul tergicristallo del veicolo in caso di divieto di sosta) perché, come dice il nome stesso, è un semplice "preavviso" e non un verbale vero e proprio;
  • quando non si è intestatari del verbale (pertanto non è ammissibile il ricorso di chi assuma di essere conducente di un veicolo al momento dell'infrazione, ma il cui nominativo non risulta indicato nel verbale).
Come presentare ricorso:
Con uno scritto, in carta semplice, su cui vanno indicati i motivi, di forma e di sostanza, per i quali si chiede l'annullamento del verbale, i propri dati anagrafici e quelli identificativi del verbale (numero, Comando etc.). Va sottoscritto a pena di nullità e presentato entro sessanta giorni dalla data in cui si è ricevuto il verbale (dalla data cioè in cui è stato consegnato su strada o è stato notificato per posta, con messo comunale etc.).

A quale autorità presentare ricorso:
Il ricorso va indirizzato, in modo alternativo, cioè o all'uno o all'altro, al Prefetto o al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione. La competenza del Prefetto si estende a tutta la provincia, mentre il Giudice di Pace competente varia a seconda della località in cui è stata commessa l'infrazione. Nella provincia di Padova vi sono i Giudici di Pace di Padova, Camposampiero, Cittadella, Este, Monselice, Montagnana e Piove di Sacco. Nel verbale è comunque specificata l'autorità cui è possibile ricorrere.

Ricorso al Prefetto:
La proposizione:
Può essere presentato entro sessanta giorni direttamente al Prefetto o tramite l'organo accertatore. Per presentazione si intende consegna a mano oppure spedizione a mezzo posta-raccomandata con avviso di ricevimento (in quest'ultimo caso, la data di presentazione è quella del timbro postale della raccomandata). Nello scritto può essere inserita la richiesta di essere ascoltati (audizione personale).

L'istruttoria:
Il Prefetto che riceve direttamente il ricorso, ha trenta giorni per chiedere all'organo accertatore le opportune controdeduzioni (gli atti utili cioè a contestare o confermare quanto eccepito dal ricorrente, comprensivi del verbale in originale o copia conforme e della prova dell'avvenuta notifica o contestazione).
Nel frattempo provvede a convocare chi abbia espresso la propria volontà di essere ascoltato (audizione personale).
L'organo accertatore ha sessanta giorni di tempo per inviare le controdeduzioni citate al Prefetto.

La decisione:
Il Prefetto, ricevuti gli atti, ha centoventi giorni per adottare il provvedimento che decide il ricorso, respingendolo o accogliendolo con ordinanza motivata.
Il termine sopraindicato (120 giorni) si sospende tuttavia quando vi sia stata richiesta di audizione personale e tutto il tempo intercorso tra la data in cui il ricorrente riceve l'invito a presentarsi e la data fissata per l'audizione non si conteggia ai fini della legittima adozione del provvedimento.
Come ricordato, il ricorso si conclude con l'accoglimento (archiviazione) o respingimento (ordinanza-ingiunzione).
In quest'ultimo caso, il Prefetto ingiunge al ricorrente di pagare un importo non inferiore al doppio rispetto alla somma prevista inizialmente per l'infrazione e indicata nel verbale.
L'ordinanza-ingiunzione del Prefetto va notificata, entro 150 giorni, a cura dell'organo accertatore e va pagata entro 30 giorni dalla notifica.

Rateizzazione dell'ordinanza ingiunzione
E' possibile chiedere il pagamento rateale, ma solo dell'ordinanza ingiunzione prefettizia  con una domanda in carta semplice che contenga la motivazione e la documentazione necessaria al fine di valutare lo stato economico del richiedente.
Il Prefetto può accogliere o respingere la richiesta di rateizzazione sulla base della valutazione della domanda e della relativa documentazione allegata.
Il ricorrente ha tuttavia, entro 30 giorni dalla notifica, la possibilità di proporre ricorso avverso l'ordinanza-ingiunzione prefettizia al Giudice di Pace competente.
Nel caso il Prefetto non adotti alcun provvedimento entro i ricordati 120 giorni dalla ricezione degli atti, il ricorso si intende accolto.

*****************************************************************************

Ricorso al Giudice di Pace

La proposizione:
Contro un verbale elevato per violazione del Codice della Strada può essere inoltrato, con le stesse modalità descritte sopra (entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione, in carta semplice, da parte del trasgressore e/o obbligato in solido qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta) il ricorso alternativo al Giudice di Pace.

L'istruttoria:
Essendo un procedimento giudiziario, il Giudice di Pace competente fissa la data dell'udienza nella quale convoca sia il ricorrente che l'organo accertatore e dispone per quest'ultimo l'onere di fornire tutti gli atti necessari alla definizione del ricorso.
Nel decidere la data dell'udienza il Giudice di Pace può sospendere o meno l'efficacia del verbale.
Questa cosiddetta "sospensiva" è particolarmente importante nei casi connessi a violazioni che comportano il ritiro della patente, perché in attesa di  decisione, il documento di guida deve essere restituito ai ricorrenti, fatta salva la possibilità, una volta respinto il ricorso, di scontare il periodo residuo di sospensione.

La decisione:
Il Giudice di Pace se ha raggiunto una propria decisione sul ricorso, sul principio del "libero convincimento" (art.204 bis/7° C.d.S.) adotta la sentenza che può essere di accoglimento o di rigetto del ricorso.
In quest'ultimo caso la sentenza costituisce titolo esecutivo.
Mentre per l'ordinanza prefettizia è previsto dal Codice della Strada  il pagamento pari al doppio della somma indicata nel verbale, il Giudice di Pace nella decisione giudiziaria del ricorso fissa l'importo del pagamento nella misura che ritiene adeguata con il solo obbligo di non fissare un ammontare minore rispetto alla somma prevista nel verbale.
Dirigente: Dott.ssa Valeria Gaspari

Responsabile del procedimento/Addetto: Sig. Gastone Lorenzon

Orario di apertura la pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12

Telefono: 049-833524

Fax: 049-833550


Riferimenti normativi:
  • Legge 24.11.1981, n. 689
  • Nuovo Codice della Strada
Ultima modifica il 12/08/2010 alle 10:51:35

Nessun commento:

Posta un commento