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mercoledì 15 giugno 2011

Invalidità civile - Indennità di accompagnamento (per l'anno 2011 € 487,39 per 12 mensilità)

Una signora telefona per conto del marito, gravemente malato, per chiedere aiuto a proposito dell'indennità di accompagnamento...dice che il marito ha fatto la visita presso la Commissione invalidi in via Ospedale, 22  al fine di ottenere l'indennità di accompagnamento...è passato diverso tempo ma l'indennità non l'ha ancora avuta. Chiede se possiamo avere informazioni in merito. Ci siamo informati presso la segreteria dell'Ufficio Igiene Pubblica sui tempi di riscossione dell'indennita, abbiamo chiamato la signora per informarla... ci ha riferito, tutta felice, di aver ricevuto in mattinata la comunicazione da parte dell'INPS dell'avvenuto accredito, l'indennità decorrerà  da agosto  2010 data di presentazione della domanda. Non abbiamo nessun merito, abbiamo capito la strada da percorrere. Quando si cerca un'informazione è fondamentale cercarla nel sito di chi è titolare della procedura, in questo caso dell'INPS. Visitare i siti della Regione Veneto, dell'ULSS 16 e dell'INPS. Per capire la procedura vedere il sito del Comune di Torino. E' opportuno rivolgersi ad un Patronato per tutte le pratiche.
(Elenco degli Uffici di Patronato ubicati nella Provincia di Padova    http://www.inps.it/AgendaSede/patronato.asp?agenzia=Direzione%20Provinciale&codice=PD&sede=PADOVA)

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 Il Portale regionale Veneto della disabilità
http://www.infodisabilita.it/index.cfm?method=mys.page&content_id=437

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Invalidità Civile
(dal sito dell'ULSS 16 http://news.ulss16.padova.it/NEWS/viewarg?idarea=2&idargomento=29)

Riporto dal sito suindicato alcune informazioni
ATTENZIONE! Dal 1 gennaio 2010 le domande di invalidità civile dell'handicap, della cecità e della sordità devono essere presentate all'INPS.


Le visite vengono effettuate dalle Commissioni Sanitarie che operano all'interno del Servizio di Igiene e Sanità pubblica della ULSS 16, in via Ospedale 22 - Padova.

COMMISSIONI PER L'ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITA' CIVILE (L.295/90) DELL'HANDICAP (L. 104/92) DELLE DISABILITA' PER IL COLLOCAMENTO MIRATO (L. 68/99) DELLA CECITA' CIVILE E DEL SORDOMUTISMO.
RICEVIMENTO DEL PUBBLICO
il pubblico si riceve presso lo sportello unico via Ospedale n. 22 - Padova - tel. 049.8214232.
Orario:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle ore 11.00

BENEFICI ECONOMICI: dal 1.1.2011 la funzione concessoria dei benefici economici per gli invalidi civili è stata trasferita all'INPS (art. 20 Legge 102/2009

ALCUNE INFORMAZIONI UTILI

La visita per l'accertamento dell'invalidità civile viene eseguita presso il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, in via Ospedale nmo 22 a Padova.
  • Al cortile interno dello stabile si può accedere con l'auto, per il tempo necessario per accompagnare il richiedente nella sala d'attesa: subito dopo il parcheggio dovrà essere liberato, per consentire ad altri l'accesso. Non è consentita la sosta nel piazzale.
  • Qualora il paziente ne avesse bisogno, il Servizio dispone di carrozzine.
  • Le visite vengono fatte nei seguenti locali:
    Le persone invitate alle ore 13,00 devono attendere al piano terra, nell'androne di entrata del palazzo, fronte strada di via Ospedale 22, a cui si accede da via Ospedale oppure dal cortile interno dello stabile
    Le persone invitate alle ore 8.00 e alle ore 12,45 devono attendere nella sala d'attesa al piano rialzato, a cui si accede dall'androne principale dello stabile; vi è una piattaforma elevatrice appositamente installata per le carrozzine e per i pazienti con difficoltà motorie.
  • I pazienti devono attendere nella sala d'attesa, dove saranno accolti, poco prima dell'ora stabilita della visita. Si prega pertanto di accomodarsi nella sala d'attesa e di non lasciarla prima che vengano date indicazioni.
  • I pazienti possono essere accompagnati anche con l'ambulanza, su richiesta dell'interessato direttamente dalla Croce Verde o alla Croce Rossa, qualora non possano essere trasportati in autovettura.
  • In caso di impossibilità a presentarsi alla visita medico collegiale nella data indicata nell'invito, l'interessato sarà invitato a nuova visita entro tre mesi dalla data del primo invito: l'interessato farà presente di essere impossibilitato, per consentire all'ufficio di invitare, al suo posto, un altro paziente. La comunicazione scritta dovrà essere inviata a mezzo fax al numero 049 8214237.
  • Nel caso in cui il paziente non puo' presentarsi a visita perchè intrasportabile con qualsiasi automezzo, può essere chiesta la visita domiciliare dal medico curante, tramite un certificato che specifichi le patologie che non consentono all'ammalato di presentarsi a visita nella data dell'invito, e che attesti l'impossibilità ad essere trasportato.
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INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO 
(dal sito dell'INPS http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=6143)
L’ indennità di accompagnamento è stata istituita con la l.18/1980 e modificata, per un’esigenza di chiarimento largamente diffusa, dall’ art. 1 della l. 508/1988.
Infatti, la formulazione della l. 18/1980 aveva dato luogo a difficoltà applicative in quanto, prevedendo la totale perdita della capacità lavorativa, escludeva dal diritto gli invalidi che pur essendo impossibilitati a compiere gli atti quotidiani della vita avessero conservato una residua capacità lavorativa confacente alla loro minorazione.

REQUISITI PER IL DIRITTO
  • riconoscimento di una invalidità totale e permanente del 100%accompagnata dalla:
    • impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore
    • ovvero
    • impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguente necessità di un'assistenza continua;
  • spetta al solo titolo della minorazione indipendentemente dall'età e dalle condizioni reddituali;
  • cittadinanza italiana e residenza sul territorio nazionale.
Le domande per ottenere i benefici previsti dalle leggi in materia d’invalidità civile a decorrere dal 1° gennaio 2010 vanno presentate all'Inps esclusivamente in via telematica.
Le provvidenze economiche decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l’ accertamento sanitario dell’invalidità.
L’ indennità di accompagnamento spetta agli invalidi civili totali che per affezioni fisiche o psichiche si trovino anche nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di una assistenza continua.
L’indennità non è incompatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa ed è concessa anche ai minorati nei cui confronti l’accertamento delle prescritte condizioni sia intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età.
Relativamente ai soggetti ultrasessantacinquenni, non più valutabili sul piano dell’attività lavorativa, il diritto all’indennità è subordinato alla condizione che essi abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell’età (art. 6 d. lgs. 509/1988): impossibilità alla deambulazione autonoma e mancanza assoluta di autosufficienza.
L’indennità di accompagnamento spetta agli invalidi che, oltre ai requisiti sanitari predetti, siano cittadini italiani e siano residenti in Italia.
Hanno altresì diritto all’indennità di accompagnamento i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, residenti in Italia.
Possono avere diritto all’indennità anche gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno.
Successivamente, l’ art. 80. comma 19, l. 388/2000 ha ammesso a detti benefici dal 1° gennaio 2001 i soli stranieri titolari di carta di soggiorno.
Ulteriore novità riguardo i cittadini stranieri è l'emanazione del d.lgs. 8 gennaio 2007 n. 3, che recepisce una Direttiva Comunitaria del 2003 (Direttiva/2003/109CE), in favore di cittadini di Paesi terzi "soggiornanti di lungo periodo" (msg. 7742/07).
Il Decreto, modificando l'art. 9 del Testo Unico sull'immigrazione, ha introdotto - in sostituzione della Carta di soggiorno - il permesso di soggiorno CE per i cittadini soggiornanti di lungo periodo; il titolo di soggiorno di lungo periodo viene concesso a chi possiede da almeno cinque anni un regolare permesso di soggiorno rilasciato in un paese UE, purché in possesso dei seguenti requisiti:
  • un periodo minimo di cinque anni (prima erano sei) di permanenza legale ed ininterrotta sul territorio;
  • un reddito non inferiore all'assegno sociale annuo (requisito rimasto invariato).
ESCLUSIONI E INCOMPATIBILITÀ

Sono esclusi dal diritto all’indennità di accompagnamento gli invalidi che:
  • siano ricoverati gratuitamente in istituto;
  • percepiscano un’analoga indennità per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.
Si precisa - relativamente alle pensioni di guerra - che la prestazione analoga all’indennità di accompagnamento è l’indennità di assistenza e di accompagnamento, che è concessa ai titolari di pensione di guerra di prima categoria. Quest’ultima indennità non è compatibile con l’indennità di accompagnamento prevista per gli invalidi civili e per i ciechi civili.
L'indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili è compatibile e cumulabile con le pensioni e le indennità di accompagnamento per i ciechi totali e con le pensioni e le indennità speciali per i ciechi parziali (soggetti pluriminorati). Per ricovero gratuito deve intendersi quello con retta o mantenimento a totale carico di un Ente pubblico, anche se a tale retta si aggiunga una contribuzione da parte di privati per ottenere un migliore trattamento. Di conseguenza l’indennità compete anche quando il contributo della Pubblica Amministrazione copra soltanto una parte della retta di ricovero.
Una volta ottenuta l’indennità, gli interessati dovranno produrre annualmente - entro il 31 marzo - una dichiarazione di responsabilità (ICRIC) attestante l’eventuale ricovero in casa di cura. In caso affermativo è necessario precisare se il ricovero medesimo è a carico dello Stato o a carico dell’invalido.
L’indennità di accompagnamento non è corrisposta in caso di ricovero in reparti di lungodegenza o riabilitativi. Continua invece ad essere corrisposta durante i periodi di ricovero per terapie contingenti di durata connessa al decorso della malattia. L'indennità di accompagnamento può essere concessa, a domanda, per i periodi di documentata interruzione del ricovero, purché di durata non inferiore a 1 mese. o durante i periodi di allontanamento dalla struttura di ricovero di durata non superiore al mese.
L'indennità di accompagnamento può essere concessa, a domanda, per i periodi di documentata interruzione del ricovero, purché di durata non inferiore a 1 mese. L’indennità è dovuta durante il periodo di detenzione, nella considerazione che in tale periodo non viene meno l’esigenza di assistenza, cui il diritto all’indennità è finalizzato.
La misura dell’indennità di accompagnamento per l’anno 2010 è di Euro 480,47 ed è corrisposta per 12 mensilità...per l'anno 2011 Euro è di 487,39 €.

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INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO (dal sito www.comune.torino.it )
Dal primo gennaio 2010 la domanda di accertamento d’invalidità, handicap e disabilità si presentata all’INPS e non più alle aziende USL. Le competenti commissioni ASL sono integrate da un medico INPS.
Le due novità, che ad una superficiale lettura possono sembrare marginali, hanno dei risvolti operativi di notevole impatto. Non a caso, già dall’indomani dell’approvazione della legge 102/2009, l’INPS ha iniziato a progettare e ad organizzarsi per la nuova gestione. Tale “disegno” ha trovato formalizzazione nella Determinazione del Commissario Straordinario del 20 ottobre 2009, n. 189 che fissa le linee guida e le modalità operative dei procedimenti.
Queste indicazioni sono state perfezionate e diffuse attraverso la Circolare INPS 28 dicembre 2009 n. 131.
 

Le linee guida
La piena trasparenza dei procedimenti è il primo obiettivo che viene perseguito, soprattutto attraverso strumenti e modalità informatici e telematici. La presentazione delle domande e l’archiviazione di tutti gli atti avverranno attraverso un sistema informatico gestito dall’INPS, garantendo così, quando il sistema sarà a regime, la tracciabilità di qualsiasi procedura in tempo reale.
L’Altro obiettivo è quello dell’uniformità dei modelli di presentazione della domanda e dei relativi verbali di accertamento, messi a disposizione dall’INPS superando così l’attuale disomogeneità di questi atti a livello locale.
Un ultimo interessante obiettivo e quello di mantenere i tempi dei procedimenti che vanno dalla domanda alla concessione delle eventuali provvidenze economiche entro 120 giorni. Tempi ben più ristretti rispetto a quelli precedentemente adottati.
L’informatizzazione
L’intera gestione del procedimento, come detto, è informatizzata attraverso un’applicazione specifica (“Invalidità Civile 2010” – InvCiv 2010), disponibile sul sito dell’INPS (www.inps.it).
L’accesso all’applicazione è consentito solo agli utenti muniti di PIN (Personal Identification Number), cioè di un codice d’identificazione univoco, rilasciato dallo stesso INPS.
Possono accedere al sistema, con diversi gradi e modalità di autorizzazione i Cittadini, i medici certificatori, i patronati sindacali, le associazioni di categoria, le Commissioni Asl e il personale autorizzato dell’INPS:
Il Cittadino stesso può, quindi presentare la domanda di accertamento (anche se forse è preferibile appoggiarsi ad un patronato sindacale), ma soprattutto seguire l’iter della propria pratica dal momento della richiesta di visita all’erogazione delle eventuali provvidenze.
Per far ciò, tuttavia, deve richiedere il PIN. Può farlo inoltrando la richiesta direttamente dal sito dell’INPS (www.inps.it), sezione dei Servizi online (inserendo i dati richiesti saranno visualizzati i primi otto caratteri del PIN; la seconda parte del codice sarà successivamente recapitata per posta ordinaria) oppure, in alternativa, tramite Contact Center INPS (803164).
 

Ma vediamo quali le diverse fasi che bisogna fare
1 - La certificazione medica del MMG
Come nei procedimenti attuali, per prima cosa bisogna rivolgersi al medico di base (medico certificatore) per il rilascio del certificato introduttivo.
Basandosi sui modelli di certificazione predisposti dall’INPS, il medico deve attestare la natura delle infermità invalidanti, riportare i dati anagrafici, le patologie invalidanti da cui il soggetto è affetto con l’indicazione obbligatoria dei codici nosologici internazionali (ICD‐9). Dovrà, se presenti, indicare le patologie elencate nel Decreto Ministeriale 2 agosto 2007 che indica le patologie stabilizzate o ingravescenti che non danno titolo alla non rivedibilità. Infine dovrà indicare l’eventuale sussistenza di una patologia oncologica in atto.
Questo certificato – è questa la novità – va compilato su supporto informatico ed inviato telematicamente.
Anche i medici certificatori, per eseguire questa operazione, devono prima “accreditarsi” presso il sistema richiedendo un PIN che li identificherà in ogni successiva certificazione.
Una volta compilato il certificato, il sistema genera un codice univoco che il medico consegna all’interessato.
Il medico deve anche stampare e consegnare il certificato introduttivo firmato in originale, che il Cittadino deve poi esibire al momento della visita.
La ricevuta indica il numero di certificato che il Cittadino deve riportare nella domanda per l’abbinamento dei due documenti.
Il certificato ha validità 30 giorni: se non si presenta in tempo la domanda, il certificato scade e bisogna richiederlo nuovamente al medico.
 

2 - La domanda
Una volta in possesso del certificato introduttivo, il Cittadino può presentare la domanda di accertamento. Può farlo automaticamente, dopo aver acquisito il PIN, oppure attraverso gli enti abilitati: associazioni di categoria, patronati sindacali, CAAF, altre organizzazioni.
In questa fase si abbina il certificato rilasciato dal medico (presente nel sistema) alla domanda che si sta presentando.
Nella domanda sono da indicare i dati personali e anagrafici, il tipo di riconoscimento richiesto (handicap, invalidità, disabilità), le informazioni relative alla residenza e all’eventuale stato di ricovero.
Il Cittadino può indicare anche una casella di posta elettronica (che se è certificata consente comunicazioni valide da un punto di vista burocratico) per ricevere le informazioni sul flusso del procedimento che lo riguarda.
Tutte le “fasi di avanzamento” possono essere consultate anche online nel sito dell’INPS, sia dal Cittadino che dai soggetti abilitati grazie al codice d’ingresso (PIN).
 

3 - La ricevuta e la convocazione della visita
Per ogni domanda inoltrata, il sistema genera una ricevuta con il protocollo della domanda.
La procedura informatica propone poi un’agenda di date disponibili per l’accertamento presso la Commissione dell’Azienda USL.
Il Cittadino, può scegliere la data di visita o indicarne una diversa da quella proposta, scegliendola tra le ulteriori date indicate dal sistema.
Vengono fissati indicativamente nuovi limiti temporali: per l’effettuazione delle visite ordinarie è previsto un tempo massimo di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.
Se non è possibile, in tempo reale, fissare la visita entro l’arco temporale massimo, a causa dell’indisponibilità di date nell’agenda, la procedura può segnalare date successive al limite previsto, oppure registrare la domanda e riservarsi di definire in seguito la prenotazione della visita.
Una volta definita la data di convocazione, l’invito a visita è visibile nella procedura informatica (visualizzato su internet) e viene comunicato con lettera con raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo e all’e‐mail eventualmente comunicata.
Nelle lettere d’invito alla visita sono riportati i riferimenti della prenotazione (data, orario, luogo di visita), delle avvertenze riguardanti la documentazione da portare all’atto della visita (documento d’identità valido; stampa originale del certificato firmata dal medico certificatore; documentazione sanitaria, ecc…), e delle modalità da seguire in caso d’impedimento a presentarsi a visita, nonché le conseguenze che possono derivare dall’eventuale assenza alla visita.
Nella stessa lettera viene ricordato che:

  • il Cittadino può farsi assistere, durante la visita, da un suo medico di fiducia;
  • in caso d’impedimento, può chiedere una nuova data di visita collegandosi al sito dell’INPS e accedendo al Servizio online con il proprio codice d’identificazione personale (PIN);
  • se assente alla visita, verrà comunque nuovamente convocato. La mancata presentazione anche alla successiva visita sarà considerata a tutti gli effetti come una rinuncia alla domanda, con perdita di efficacia della stessa.

4 - Visita domiciliare
Nel caso in cui la persona sia intrasportabile (il trasporto comporta un grave rischio per l’incolumità e la saluta della persona) è possibile richiedere la visita domiciliare.
Anche in questo caso la procedura è informatizzata e spetta al medico abilitato a rilasciare il certificato introduttivo.
Il certificato medico di richiesta di visita domiciliare va inoltrato almeno 5 giorni prima della data già fissata per la visita ambulatoriale.
E’ poi il Presidente della Commissione dell’Azienda USL a valutare il merito della certificazione e disposizione o meno la visita domiciliare.
In caso di accoglimento, il Cittadino viene informato della data e dell’ora stabilita per la visita domiciliare, altrimenti viene indicata una nuova data d’invito a visita ambulatoriale. Tali comunicazioni saranno notificate con le modalità già descritte (visualizzazione del sito internet, eventuale invio per posta elettronica, lettera raccomandata).
 

5 - La verifica
Fino al 31 dicembre 2009 tutti i verbali emessi dalle Commissioni ASL dovevano essere inviati alla Competente Commissione INPS per la verifica e la convalida. La Commissione INPS aveva tempo 60 giorni, dalla ricezione dei verbali, per convalidare il verbale oppure per sospenderlo e chiedere chiarimenti all’Azienda USL oppure riconvocare a visita l’interessato. Trascorsi 60 giorni vige il principio di silenzio assenso. Nessuna norma fissa il tempo massimo di invio dei verbali, da parte delle Commissioni ASL all’INPS. Anche su tale passaggio le novità sono sostanziali.
Come già detto le Commissioni ASL sono integrate con un medico INPS e questo può rappresentare un vantaggio in termini di tempi, oltre che ‐ sicuramente – di risparmi di gestione.
Infatti, se al termine della visita il verbale viene approvato all’unanimità, il verbale, validato dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS, viene spedito all’interessato da parte dell’INPS stesso.
Se il verbale dà diritto a prestazioni economiche (pensioni, indennità, assegni), viene anche attivato il flusso amministrativo per la relativa concessione ed erogazione e quindi inviato anche all’ente concessore “messo in lavorazione”.
Se al termine della visita di accertamento, invece, il parere non è unanime, l’INPS sospende l’invio del verbale e acquisisce gli atti che vengono esaminati dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS. Questi può validare il verbale entro 10 giorni oppure procedere ad una nuova visita nei successivi 20 giorni.
La visita in questo caso, viene effettuata, oltre da un medico INPS (diverso da quello presente in Commissione ASL), da un medico rappresentante delle associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS) e, nel caso di valutazione dell’handicap, da un operatore sociale (per certificazioni relative alla legge 104/1992 e 68/1999).
La Commissione medica può avvalersi della consulenza di un medico specialista della patologia oggetto di valutazione. Le consulenze potranno essere effettuate da medici specialisti INPS o da medici convenzionati con l’Istituto.
 

6 - L’invio del verbale
Come detto, il verbale viene inviato al Cittadino dall’INPS.
Le versioni inviate sono due: una contenente tutti i dati sensibili e una contenente solo il giudizio finale per gli usi amministrativi.
Se il giudizio finale prevede l’erogazione di provvidenze economiche, il Cittadino viene invitato ad inserire online i dati richiesti (ad esempio reddito personale, eventuale ricovero a carico dello Stato, frequenza a scuole o centri di riabilitazione, coordinate bancarie).
Anche queste informazioni finiscono nella “banca dati” e completano il profilo della persona ai fini dell’invalidità civile, handicap e disabilità. E anche per queste procedure è bene farsi assistere da un patronato sindacale, un associazione o un soggetto abilitato.
Il procedimento si conclude con l’erogazione delle provvidenze economiche e nei casi in cui ne sia riconosciuto il diritto sulla base dei requisiti sanitari e di diritto.
I fascicoli elettronici dei verbali conclusi vengono archiviati nel Casellario Centrale d’invalidità gestito dall’INPS.
 

7 - Domande e visite precedenti
La circolare INPS del 28 dicembre 2009, n. 131 fornisce anche precisazioni rispetto alle domande presentate prima del 31 dicembre 2009, o alle visite effettuate prima di quella data.
Le domande con visite effettuate dalle Commissioni Asl entro il 31 dicembre 2009, non entrano nella nuova procedura e continuano ad essere gestite secondo l’iter precedente.
La verifica dei verbali e quindi l’accertamento definitivo spetta comunque all’INPS, che esamina con un medico rappresentante delle associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS) e dell’operatore sociale nei casi previsti dalla legge. L’accertamento potrà consistere nell’esame della documentazione agli atti o nella programmazione della nuova visita.
Al contrario i verbali relativi alle domande presentate entro il 31 dicembre 2009, con visite effettuate dal 1 gennaio 2010, sono gestite con le nuove modalità informatiche.
Sui verbali deve essere evidenziato se il giudizio medico legale sia stato espresso all’ unanimità o a maggioranza della Commissione medica integrata, e su questi verbali seguono le approvazioni e le verifiche di cui si è già detto.

8 - Visite di revisione
L’indicazione riguarda tutti quei casi nei verbali sia già stata prevista una revisione successiva.
La Circolare INPS 131/2009 precisa che “le prestazioni per le quali sono già indicate negli archivi dell’Istituto le date di scadenza, saranno caricate in automatico nella procedura INVCIV2010 e potranno quindi essere gestite interamente con il nuovo iter procedurale. La programmazione dei calendari di visita dovrà ovviamente essere effettuata dall’Asl.
Atteso che dalle procedure di revisione sono esclusi i soggetti di cui al DM 2/08/2007, il medico INPS che integra la Commissione medica, avrà cura di esaminare gli atti contenuti nel fascicolo sanitario dell’ASL relativamente ai soggetti portatori delle patologie ricomprese nel citato DM, al fine di escludere ogni ulteriore accertamento”.
Si suggerisce a chi sia in possesso di un verbale (d’invalidità o di handicap) a scadenza, di rivolgersi comunque alla propria Azienda USL per avere conferma della procedura adottata e dei tempi di attesa.
Ricordiamo, infatti che alla scadenza del verbale, decadono tutte le prestazioni economiche e i benefici (ad esempio, permessi e congedi lavorativi) precedentemente concessi.

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