Per informazioni e disclaimer del blog, clicca qui
Per avere informazioni gratuite sui servizi agli ANZIANI e agli STUDENTI, telefonare a I.A.S.I. tel. 049.821.7000 (lunedì-venerdì 9-12 e 15-18. Altri numeri di IASI: 049.821.4298; fax 049.821.4278. Per commentare i post cliccare anonimo nella finestra a tendina. Per chiedere informazioni via mail a Giovanni scrivere a: blog.prontoanziano@yahoo.it

martedì 2 agosto 2011

Amministratore di sostegno

Un signore telefona raccontando la seguente storia. Lo zio novantenne ha venduto l'appartamento dove abita con la formula della nuda proprietà. Nel rogito l'acquirente si è impegnato a versare una somma, nettamente inferiore al valore di mercato, in parte in unica soluzione e in parte con una quota mensile fino ad una certa data. Ora lo zio  soffre di demenza senile e abbisogna di una badante. Il nipote afferma di aver constatato che l'acquirente non versa più la quota mensile. Ci chiede: cosa posso fare?

Vediamo cos'è la nuda proprietà: La  proprietà di un immobile spoglia dei diritti di godimento ossia di abitazione, utilizzo o usufrutto. Significa che l’abitazione non può essere abitata o utilizzata dal proprietario prima che non avvenga il ricongiungimento con il diritto di abitazione o di usufrutto in possesso di un’altra persona. In genere, bisogna aspettare la scomparsa dell’usufruttuario anche se, volendo, è possibile comprare il diritto di usufrutto.
Il proprietario che vende la nuda proprietà si tutela mantenendo il diritto di usufrutto, ovvero il diritto di utilizzare l'appartamento per la sua intera vita.
In sostanza, chi compra la nuda proprietà lascia l'immobile nella disponibilità di chi lo vende per un numero di anni, o per tutta la vita (concedendo un diritto di usufrutto), in cambio di uno sconto sul prezzo di vendita. 


Pensiamo che una soluzione si possa trovare attraverso la nomina di un amministratore di sostegno. Per maggiori informazioni sull'amministratore di sostegno visitare il sito (clicca qui).
Dalla pagina web clicca qui del sito dell'INCA-CGIL riportiamo le seguenti informazioni  sull'amministratore di sostegno:  
La finalità dell’amministrazione di sostegno di protezione del più debole si realizza attribuendo all’amministrare lo svolgimento di attività che hanno un rilievo giuridico (non è una badante). Egli compie attività di cura e amministrazione con diretto rilievo giuridico.
Inoltre però, l’amministratore ha un compito più generale di accompagnamento e di comunicazione rivolto al beneficiario con un occhio generale sulla sua persona, quindi tenendo conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario ed informandolo tempestivamente circa gli atti da compiere.
Il beneficiario può dissentire rispetto alle attività dell’amministratore che, deve tempestivamente informare il giudice tutelare di tale dissenso.
Il successo dell'Amministratore di sostegno nel riuscire a superare gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà del beneficiario, impediscono il pieno sviluppo della sua persona, dipenda da un lato dalla "bontà" del provvedimento del giudice tutelare, e dall'altro, soprattutto, dalla capacità dell'amministratore di sostegno di promuovere una corretta opera di informazione-cooperazione-sostegno-collegamento con il beneficiario, i componenti della sua famiglia, la comunità ed i gruppi della zona di residenza (volontari, parrocchia, quartiere) ed i servizi e le strutture sociali e sanitarie responsabili della cura/assistenza del beneficiario.
L’incarico di amministratore è gratuito. Può ottenere un equo indennizzo per la sua attività ed il rimborso delle spese affrontate ma la sua attività non può gravare sul bilancio dello Stato.
 


In linea generale il procedimento per l'amministratore di sostegno è molto meno costoso e lungo (anche il tempo ha un costo) degli analoghi iter di interdizione e inabilitazione.
Per questo ricorso non è prevista l'obbligatorietà dell'assistenza di un legale, anche se alcuni giudici - pochi, fortunatamente - sollevano obiezioni su tale aspetto. Lo spirito della norma è tuttavia molto chiaro: assicurare forme di tutela in modo più snello e quindi anche meno costoso.
Si tratta, inoltre, di un procedimento esente dalle spese di registrazione degli atti e dal pagamento del cosiddetto contributo unificato. La marca da bollo è l'unica tassa da versare al momento della presentazione dell'istanza.
Più complessa e confusa la questione delle imposte sulle copie degli atti, dei verbali e del decreto di nomina. Considerando il procedimento esente da spese di registrazione, alcuni tribunali non applicano imposte nemmeno sulle copie. Di avviso opposto sono altre cancellerie che invece ne richiedono il pagamento.


Consigliamo però di sentire:
Sindacato Pensionati Italiani (SPI-CGIL)  - CGIL Padova - Via Longhin, 117 Padova Tel. 049-8944211 - 12   Fax 049-8944213 - info@cgilpadova.it (costo per le pratiche circa 500 €).
Sindacato Pensionati CISL - Padova, via T. Tasso, 2 - 35137 Padova - tel. 049 8755807 / 8757460 - fax 049 8755164 (costo circa... )
Lo sportello si trova presso il Centro Servizio Volontariato provinciale di Padova, via dei colli, 4 - zona Brusegana.

Nessun commento:

Posta un commento