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venerdì 25 marzo 2011

Il lavoro domestico

 Dal sito: http://www.j4u.provincia.vr.it/Sezione.jsp?idSezione=645&idSezioneRif=235

Il lavoro domestico è un particolare rapporto di lavoro che interessa gli addetti ai servizi personali domestici individuati nei lavoratori, di ambo i sessi, che:
  • prestano a qualsiasi titolo la loro opera per il funzionamento della vita familiare, sia che si tratti di personale munito di specifica qualificazione, sia di personale adibito a mansioni generiche;
  • prestano tali attività presso comunità religiose (conventi, seminari), presso caserme e comandi militari, nonché presso le comunità senza fini di lucro, come orfanotrofi e ricoveri per anziani, il cui fine è prevalentemente assistenziale, diversamente dalle prestazioni fornite con gratuità assoluta offerte  dai volontari in modo personale e spontaneo (volontariato).
La normativa del rapporto di lavoro domestico, rinvenibile principalmente nella legge numero 339/1958 e regolamentata dalla contrattazione collettiva di settore, tiene conto del vincolo fortemente fiduciario che caratterizza i rapporti tra datore di lavoro e lavoratore, tanto da consentire la libera recedibilità dal contratto, fatto salvo il solo obbligo del preavviso e l’illegittimità del licenziamento fondato su ragioni discriminatorie (politiche, religiose, sindacali).

Principali adempimenti del datore di lavoro

Il datore di lavoro domestico, a far data dal 29 gennaio 2009,  deve comunicare l'assunzione del lavoratore direttamente all'Inps
almeno entro il giorno antecedente all’instaurazione del rapporto di lavoro; le comunicazioni relative alle variazioni e alle cessazioni di predetti rapporti devono essere comunicate allo stesso istituto previdenziale entro il termine di cinque giorni dal verificarsi dell'evento (le modalità di comunicazione sono state definite dall'articolo 16 bis, commi 11 e 12, delle legge 2/2009 di conversione del decreto legge 185/2008); la pluriefficacia delle comunicazioni nei confronti di tutti gli enti interessati (Centri per l'Impiego, Inail, Prefettura) viene salvaguardata attraverso la diffusione informatica, da parte dell'Inps, delle comunicazioni ricevute;
  • consegnare al lavoratore, all’atto dell’assunzione, la lettera o dichiarazione di assunzione o, in alternativa, copia della comunicazione di assunzione effettuata all'Inps; in questo caso la previsione di ulteriori elementi rispetto a quelli obbligatori, quali il patto di prova o indicazioni circa la convivenza o i riposi settimanali, dovrà risultare, in forma scritta, dal contratto di lavoro consegnato sempre all'atto dell'assunzione;   
  • versare all’Inps i contributi dovuti secondo le seguenti scadenze: dal 1° al 10 aprile versamento per il 1° trimestre -  dal 1° al 10 luglio versamento per il 2° trimestre -  dal 1° al 10 ottobre versamento per il 3° trimestre -  dal 1° al 10 gennaio versamento per il 4° trimestre;
  • consegnare, contestualmente alla corresponsione periodica della retribuzione, un prospetto paga in duplice copia, una per il lavoratore firmata dal datore di lavoro ed una per il datore di lavoro firmata dal lavoratore ( non è un adempimento obbligatorio ma sicuramente conveniente al fine di tutelarsi in caso di controversie);
  • rilasciare, su richiesta del lavoratore, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, una dichiarazione contenente il totale delle somme erogate al lavoratore nell’arco dell’anno (trattasi di attestato sostitutivo del modello Cud) che servirà al lavoratore per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Qualificazione del personale domestico

Il rinnovato accordo collettivo di settore (in vigore dal 1° marzo 2007) ha ridisegnato i profili professionali e i livelli di retribuzione (i dettagli retributivi sono visibili nella scheda di sintesi posizionata a piè di pagina) in cui vanno inseriti i lavoratori domestici:
  • livello A corrispondente  ai collaboratori familiari generici con esperienza non superiore a 12 mesi che svolgono mansioni di addetti alle pulizie, aiuto cucina, operai comuni fino alla mansione di baby sitter (livello AS);
  • livello B in cui  vanno inquadrati i collaboratori familiari dotati di specifiche competenze quali i custodi, i giardinieri, gli addetti alla stireria, gli autisti, gli assistenti a persone autosufficienti (livello BS);
  • livello C  che comprende i collaboratori familiari che operano in autonomia e con grado di responsabilità quali i cuochi e gli assistenti a persone non autosufficienti fino al livello D, il più elevato in cui vanno inseriti i maggiordomi, i capo cuochi e i lavoratori dedicati all’assistenza di persone non autosufficienti che abbiano una specifica formazione.

Periodo di prova

I lavoratori domestici sono soggetti a un periodo di prova predefinito dalla legge con la durata di seguito indicata:
  • livello A, AS, B, BS, C e CS 8 giorni;
  • livello D e DS 30 giorni.
I giorni da conteggiare sono quelli di lavoro effettivo e non quelli di calendario.

Tipologie contrattuali

L’assunzione di un lavoratore domestico può essere effettuata anche con contratto a tempo determinato nel rispetto della disciplina contenuta nel decreto legislativo 368/2001 per:
  • l’esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel tempo, anche se ripetitivo;
  • la sostituzione di lavoratori sospesi per motivi familiari;
  • la sostituzione di lavoratori in malattia, infortunio e maternità;
  • la sostituzione di lavoratori in ferie;
  • l’assistenza a persone non autosufficienti ricoverate in strutture sanitarie pubbliche o accreditate.
Per fronteggiare le causali di cui sopra è ammesso anche il ricorso al contratto di lavoro somministrato.
Altresì, le prestazioni di lavoro domestico possono essere rese attraverso la tipologia del lavoro accessorio di cui all'articolo 70, del decreto legislativo 276/2003 come modificato dall'articolo 22, della legge 133/2008; in questo caso la disciplina del rapporto si realizza con la consegna dei cosiddetti voucher che sostituiscono ogni tipo di comunicazione e garantiscono la copertura di tutti gli adempimenti retributivi e contributivi.

Maternità e malattia

La disciplina della tutela della maternità e della paternità si applica anche al lavoro domestico.
Per usufruire del diritto – obbligo del congedo di maternità la lavoratrice deve presentare al datore di lavoro e all’Inps:
  • prima dell’inizio del congedo e, in ogni caso, entro il 7° mese di gestazione, apposita domanda di congedo (modello SRO1) corredata di certificato medico attestante la data presunta del parto;
  • entro 30 giorni dall’evento del parto, certificato di nascita del figlio oppure dichiarazione sostitutiva (autocertificazione).
Per poter richiedere l’indennità di maternità è necessario che la lavoratrice abbia versato almeno 52 contributi settimanali nei 24 mesi precedenti oppure 26 contributi settimanali nei 12 mesi precedenti il periodo di assenza obbligatoria.
In caso di malattia il lavoratore deve darne tempestiva comunicazione al datore di lavoro, il lavoratore non convivente deve comprovare la malattia con certificato medico rilasciato entro il giorno successivo dall’inizio della malattia. Il periodo di diritto alla conservazione del posto e la misura dell’indennità sono indicati nella sottostante tabella:
Anzianità
Periodo (riferimento all’anno solare)
Trattamento economico (fino al 3° giorno consecutivo 50 % della retribuzione; dal 4° giorno in poi 100% della retribuzione)
fino a 6 mesi
conservazione del posto per 10 giorni
per 8 giorni
da 6 mesi a 2 anni
conservazione del posto per 45 giorni
per 10 giorni
oltre 2 anni
conservazione del posto per 180 giorni
per 15 giorni

Riposi – Ferie – Festività

Riposo settimanale: pari a 36 ore; 24 la domenica, 12 in qualsiasi altro giorno della settimana;
Festività: oltre a quelle previste dalla legge il Santo Patrono;
Ferie: 26 giorni lavorativi indipendentemente dall’orario di lavoro da frazionarsi in non più di 2 periodi all’anno.

Agevolazioni

Le somme versate all’INPS a titolo di contributi, esclusa la quota a carico del lavoratore, possono essere dedotte dall’imponibile IRPEF (articolo 30, legge numero 342/2000) sino all’importo di euro 1.549,37 all’anno.
La legge 296/2006 (Finanziaria 2007), comma 319, ha innalzato l’importo su cui applicare la detrazione fiscale del 19% fino a euro 2.100 nei casi di reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, per le spese documentate e sostenute in caso di assunzione di badante addetta all’assistenza di persona non autosufficiente (deduzione massima di 399,00 euro da far valere in sede di dichiarazione dei redditi).
La deducibilità opera anche se le spese sono sostenute nell’interesse di un familiare non a carico né convivente con il soggetto che sostiene la spesa ma rientrante tra le persone indicate nell’articolo 433 del codice civile.

Importi contributivi in vigore per l'anno 2011

LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI
Retribuzione oraria
Effettiva
Retribuzione oraria
Convenzionale
Importo del contributo orario
con quota Cassa Unica per gli Assegni Familiari (CUAF)
Importo del contributo orario
senza quota Cassa Unica per gli Assegni Familiari (CUAF)
fino a euro 7,34
euro 6,50
euro 1,36 (euro 0,33)
euro 1,37 (euro 0,33)
oltre euro 7,34 fino a euro 8,95
euro 7,34
euro 1,54 (euro 0,37)
euro 1,55 (euro 0,37)
oltre euro 8,95
euro 8,95
euro 1,88 (euro 0,45)
euro 1,89 (euro 0,45)
orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali
euro 4,72
euro 0,99 (euro 0,24)
euro 1,00 (euro 0,24)
Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento)  e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (articolo 1 del DPR 31 dicembre 1971, numero 1403).
La cifra tra parentesi è la quota contributiva a carico del lavoratore.
Il pagamento e il calcolo dei contributi può essere effettuato con il servizio "Pagamento on line contributi lavoratori domestici" accessibile al sito www.inps.it.

Dimissioni e licenziamento

Il rapporto di lavoro domestico può essere risolto da ciascuna delle parti senza obbligo di motivazione.
Vanno rispettati invece, tranne nei casi di licenziamento o dimissione per giusta causa, i termini di preavviso che sono così quantificati:
  • per rapporto di lavoro superiore alle 25 ore settimanali: 15 giorni in caso di lavoratore con anzianità non superiore a 5 anni; 30 giorni in caso di lavoratore con anzianità superiore a 5 anni. I termini sono ridotti del 50% in caso di dimissioni;
  • per rapporto di lavoro inferiore alle 25 ore settimanali: 8 giorni in caso di lavoratore con anzianità non superiore a 2 anni, 15 giorni in caso di lavoratore con anzianità superiore a 2 anni.
Si considerano i giorni di calendario.

Ultimo aggiornamento: 03/02/2011 

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Un sito dove rispondono ai quesiti di badanti e familiari è il seguente:
http://www.gruppoantonacci.it/index.php?option=com_content&view=article&id=256:colf&catid=34:elaborazionepaghe&Itemid=53

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